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ASSOCIAZIONE NAZIONALE VITTIME ERRORI GIUDIZIARI

Costituzione italiana


Articolo 25

  • Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
  • Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
  • Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

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