Sette anni in carcere per uno scambio di
persona
Scambiato per trafficante di coca: 7 anni di
carcere. Risarcito con 4 milioni di euro
La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto
la risarcibilità di danni patrimoniali e non patrimoniali
Caso Barillà: perché sì al danno esistenziale, secondo la cassazione
penale
Mi hanno distrutto, lascio l'Italia
Sette anni in carcere per uno scambio
di persona
Clamoroso errore giudiziario. Accusato di essere un personaggio
di spicco della malavita milanese. La sua colpa: viaggiava con
l'auto dietro quella di un vero boss
GENOVA, 17 LUGLIO - Condannato dalla corte d' appello di Firenze a
15 anni di reclusione, confermati in cassazione, con l' accusa di
essere personaggio di spicco della malavita milanese, implicato in
un grosso traffico internazionale di sostanza stupefacente, oggi è
stato assolto dalla corte d' appello di Genova, che aveva accolto la
sua istanza di revisione del processo. Si tratta di Daniele Barillà,
38 anni, titolare di un negozio di articoli elettrici nel milanese,
tornato in libertà nel luglio scorso in attesa della revisione del
processo, dopo aver scontato 7 anni e mezzo di carcere.
Barillà, secondo la tesi dei difensori Maurizio Barabino e
Alessandra Mc Millan e del sostituto pg Pio Macchiavello, che ha
chiesto oggi la sua assoluzione, sarebbe al centro di un grosso
errore giudiziario. Imputato infatti in un processo a Milano per lo
stesso episodio, per cui è finito in carcere Barillà, è un
pregiudicato milanese, Alessandro Crisafulli. Barillà era finito in
carcere nell' ambito dell' operazione «Pantera», avvenuta nel
febbraio del '92, in cui erano stati sequestrati 288 chili di
cocaina, condotta dai carabinieri del Ros di Genova al comando del
col. Michele Riccio, in collaborazione con il «capitano Ultimo».
Barillà fu arrestato mentre, alla guida di una Fiat Tipo rossa,
viaggiava dietro una Fiat Uno di un boss milanese, sulla quale si
trovavano 50 chili di cocaina che doveva essere trasportata a Nova
Milanese.
Secondo la difesa invece Barillà, alla guida di una vettura simile
all' auto che sulla tangenziale milanese procedeva affiancata alla
Uno, si sarebbe trovato casualmente sul tragitto, durante il
pedinamento dei militari pronti ad intercettarle per recuperare la
droga. A togliere le ultime perplessità sulla colpevolezza di
Barillà ha concorso oggi la deposizione di Vito Di Carlo,
maresciallo dei carabinieri del nucleo operativo di Genova, che
aveva partecipato all' operazione. Il militare oggi, interrogato dal
sostituto pg, si è contraddetto sulla dichiarazione resa in primo
grado davanti al tribunale di Livorno che condannò Barillà nel
dicembre del '93 a 18 anni di reclusione.
«Al processo in tribunale non ho detto - ha risposto Di Carlo - di
aver riconosciuto Barillà durante l' inseguimento a Milano della
Fiat Tipo, ma solo dopo il suo arresto in quanto avevo condotto
precedentemente delle indagini su di lui». Il pg a questo punto gli
ha contestato quanto da lui dichiarato al processo di primo grado e
cioè di aver riconosciuto Barillà nell' auto che procedeva
affiancata alla vettura del boss milanese. Il pg ha quindi mostrato
al maresciallo delle foto segnaletiche chiedendogli se erano di
Barillà. Di Carlo ha risposto che la persona vista sulla Fiat Punto
era molto somigliante. Le foto mostrate dal sostituto Pg non erano
però di Barillà, ma di Crisafulli.
Scambiato per trafficante di coca: 7
anni di carcere. Risarcito con 4 milioni di euro
ROMA, 7 FEBBRAIO 2003 - La seconda sezione penale della Corte di
Cassazione, con decisione definitiva, ha condannato il Ministero
dell' Economia a corrispondere quasi quattro milioni di euro (otto
miliardi di lire) all' imprenditore di Nova Milanese Daniele Barillà,
in conseguenza di un errore giudiziario del quale è stato vittima.
Barilla è rimasto in stato di detenzione per sette anni e mezzo
quale trafficante di cocaina ed è stato successivamente prosciolto
in sede di revisione del processo. Nell' istanza di riparazione di
errore giudiziario, promossa davanti alla Corte di Appello di
Genova, Barillà, assistito dall' avvocato genovese Mauro Ferrando,
aveva chiesto un risarcimento di sei milioni 200 mila euro (12
miliardi di lire). L' imprenditore, già titolare di un negozio di
articoli elettrici, era stato arrestato nel febbraio del '92 nei
pressi di Milano dai carabinieri del Ros di Genova, guidati dall'
allora capitano Michele Riccio (poi arrestato con l' accusa di
pagare i confidenti con la cocaina). Secondo quanto accertato in
sede di revisione del processo, i militari lo avevano scambiato con
un trafficante di droga che viaggiava su di una macchina identica
alla sua, una Fiat Tipo rossa. Barillà era stato condannato a 15
anni con sentenza definitiva. Dopo l' arresto di Riccio nel '97, la
Corte d' appello genovese aveva accettato l' istanza di revisione
proposta da Barillà. Nel luglio '99 l'imprenditore era stato assolto
e scarcerato.
La Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto la
risarcibilità di danni patrimoniali e non patrimoniali
Con la sentenza n.2050 del 22 gennaio 2004, la Suprema Corte di
Cassazione ha riconsciuto la risarcibilità di danni patrimoniali e
non patrimoniali ad un cittadino ingiustamente condannato per errore
giudiziario, con una carcerazione superiore ai sette anni.
Tra i molti punti toccati dalla sentenza, si segnalano quello
inerente alla quantificazione equitativa del danno biologico,
accreditata dalla Corte in quanto "Il sistema tabellare non può
essere considerato obbligatorio perché nessuna norma ne impone
l’adozione per i danni da responsabilità aquiliana e quindi deve
ritenersi ammissibile una liquidazione meramente equitativa purché
il giudice abbia dato conto dei criteri equitativi seguiti nella
liquidazione, questi criteri non appaiano illogici e la liquidazione
non si discosti clamorosamente e immotivatamente (in più o in meno)
dai criteri tabellari che costituiscono pur sempre il metodo di
liquidazione che il diritto vivente adotta e privilegia", e
soprattutto quelli legati al cosiddetto danno esistenziale, al quale
si deve riconoscere autonoma natura rispetto al danno biologico ed
al danno morale.
La Cassazione ha precisato che "Il danno esistenziale è cosa
diversa dal danno biologico e non presuppone alcuna lesione fisica o
psichica, né una compromissione della salute della persona, ma si
riferisce ai già indicati sconvolgimenti delle abitudini di vita e
delle relazioni interpersonali provocate dal fatto illecito."
Inoltre, mentre "Il danno morale soggettivo (pati) si esaurisce
nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno transeunte di
natura esclusivamente psicologica; il danno esistenziale (non facere
ma anche un facere obbligato che prima non esisteva), pur avendo
conseguenze di natura psicologica, si traduce in cambiamenti
peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi, delle
proprie abitudini di vita e delle relazioni interpersonali."
Caso Barillà: perché sì al danno
esistenziale, secondo la cassazione penale
SOMMARIO 1.
Introduzione - 2.
Il danno non patrimoniale - 3. L’ampliamento
dell’area della responsabilità - 4. Il
danno morale
- 5.
Natura non
patrimoniale del danno biologico - 6.
Valutazioni della S.C.
- 7. Il danno
esistenziale - 8.
Limiti delle sentenze 8827 e 8828/2003
- 9.
Differenze fra danno esistenziale e biologico
- 10.
Diversità fra danno esistenziale e danno
morale - 11.
Riferimenti normativi: Costituzione e oltre
- 12.
Una ricostruzione persuasiva - 13.
Casistica - 13.1.
Cose che valgono
- 13.2. Le
figure portanti 14.
Cambiamenti, riconciliazioni – 14.1.
Lezioni del
passato - 15.
Il requisito dell’ingiustizia - 16.
Patrimoniale e non patrimoniale - 16.1.
Esemplificazioni
- 17.
I danni esistenziali ingiusti - 18.
Diritto alla “felicità” in che senso
– 19. Il
rapporto di causalità - 20.
Il futuro prossimo fra artt. 2043 e 2059 c.c.
- 21.
Il no a etichette meramente negative
- 22.
Tre categorie di danno non patrimoniale
- 23. Espansioni
future - 24.
Riequilibri interni – 24.1.
Che cosa cambia
- 25. Nuove
voci funzionali - 26.
Raccordi - 27.
Danni plurimi e combinazioni ricorrenti.
1. Introduzione Sono
molte le ragioni per cui la pronuncia in esame, agli occhi del
civilista, si presenta istruttiva e originale. La delicatezza umana
dell’episodio storico, in primo luogo; l’importanza delle questioni
che il caso solleva, sotto i profili del quantum debeatur (tipologia
delle voci risarcibili, commisurazioni specifiche per ciascuna, etc.);
le qualità logiche e sistematiche che la
decisione della Corte rivela. Non ultimo, il fatto che sia stato
un collegio penale ad emetterla. Il mondo alla rovescia, verrebbe
voglia di commentare! I giudici penali della Cassazione che, in tema
di danno alla persona, mostrano di conoscere/comprendere il senso
delle alternative in gioco - per certi versi - più e meglio degli
stessi giudici civili… La vicenda di base è nota. Il 13 febbraio
1992 Daniele Barillà, titolare da qualche anno di una ditta
artigiana di assemblaggio di materiale elettrico, viene arrestato
per reati (da lui in effetti non commessi) concernenti il traffico
di sostanze stupefacenti. Condannato, subirà una detenzione,
dapprima cautelare e poi in espiazione della pena, per complessivi
sette anni, cinque mesi e dieci giorni. Si scopre poi che il Barillà
è innocente: il 17 luglio 2000 l’uomo, che ha sempre continuato a
proclamarsi non colpevole, viene assolto per non aver commesso il
fatto. Di qui la domanda di riparazione dell’errore giudiziario –
domanda che la Corte di Genova (dopo aver nominato due periti per
l’accertamento delle conseguenze psico-fisiche della detenzione
subita) accoglierà positivamente, determinando l’ammontare del
dovuto nella somma di 3.947.994,00 euro. A seguito dei ricorsi
contro tale provvedimento (proposti dall’Avvocatura dello Stato
nonché dalla Procura della Corte d’appello di Genova) la Corte di
cassazione, sezione quarta penale, respinge con la sentenza in
commento - dopo avere annullato l’ordinanza ligure limitatamente ad
alcuni profili dell’indennizzo - i ricorsi stessi.
2. Il danno non
patrimoniale Più d’una – sul terreno dei danni non
patrimoniali (alle cui tematiche il discorso si limiterà di qui in
avanti) - le questioni che la Cassazione affronta esplicitamente.
Fra i punti di maggior interesse per il tortman: il significato dei
modelli che sono venuti affacciandosi, da ultimo, nel settore del
danno alla persona; la nozione di danno morale soggettivo, gli
orientamenti disciplinari emersi al riguardo, le funzioni che il
risarcimento è chiamato a svolgere in quest’area; le origini lontane
e vicine del danno biologico, le dispute sulla patrimonialità/non
patrimonalità di simile voce, la querelle circa la sede codicistica
da preferire. Ancora: l’attendibilità o meno dei timori,
manifestati da certi dottrinari, circa gli squilibri cui l’istituto
aquiliano andrebbe incontro oggigiorno - stante l’affermarsi di
linee eccessivamente indulgenti (si afferma) nei confronti della
vittima; i tratti distintivi del danno esistenziale, le sue
peculiarità rispetto al danno biologico e al danno morale,
l’opportunità o meno di far luogo ad allargamenti di tutela, in
quest’ambito, la sufficienza o meno dei filtri che sono offerti dal
sistema. Sono tutti passaggi rispetto ai quali le ricostruzioni
fornite dalla S.C. appaiono - s’è detto - del tutto equilibrate e
condivisibili.
3. L’ampliamento dell’aera
della responsabilità Punto di partenza, nel ragionamento
della Corte, è il riscontro dell’evoluzione recentemente avvenuta in
materia di danno alla persona. (a) Ricordano i giudici, in primo
luogo, come “l’evidente iniquità della limitazione della
risarcibilità del danno non patrimoniale alle ipotesi di reato (e
alle altre limitate ipotesi via via introdotte dal legislatore)”
abbia avuto l’effetto di indurre “dottrina e giurisprudenza a
costruire, in un primo tempo, ipotesi di danni risarcibili come
danni patrimoniali anche in casi nei quali la lesione patrimoniale
era assai poco evidente e comunque poteva mancare”; (b) in tal
senso - continua la pronuncia - la prima citazione non può che
andare alla figura del danno biologico (“costituito, come si è
detto, dalla lesione dell’integrità psico fisica della persona che è
stato fondato sulla diretta violazione del diritto alla salute e
all’integrità psicofisica della persona, garantito dall’articolo 32
della Costituzione, ma con il richiamo all’articolo 2043 c.c., e non
all’articolo 2059 del medesimo codice, anche dopo che ne è stata
riconosciuta la natura non patrimoniale”);
(c) la seconda menzione, non meno eloquente, concerne l’entrata in
scena del danno esistenziale - categoria sui cui tratti
caratteristici l’estensore dichiara di voler tornare più avanti, nel
corso della motivazione; anticipando solo che, di questo tipo di
pregiudizio, la “natura non patrimoniale, a differenza di quello
biologico, è sempre stata indiscussa”: (d) ecco poi, in generale,
la precisazione secondo cui il “danno non patrimoniale risarcibile”
non può essere riduttivamente ricondotto al c.d. “danno morale
soggettivo” cioè “alla mera sofferenza psicologica, al patema
d’animo, al turbamento contingente conseguente al fatto illecito” –
trattandosi (ricordano i giudici) di un’entità che abbraccia “invece
tutte le conseguenze dell’illecito che non sono suscettibili di una
valutazione pecuniaria”; (e) si sottolinea anzi, al riguardo, come
l’ampliarsi della nozione di danno non patrimoniale ben al di là dei
confini del danno morale soggettivo abbia avuto, fra le sue prime
conseguenze, quella di consentire l’estensione della risarcibilità
del danno non patrimoniale anche a soggetti diversi dalle persone
fisiche; (f) particolarmente indicativo, sotto altro profilo,
suona poi anche in Italia “l’orientamento della giurisprudenza
comunitaria che, dopo avere in più occasioni riaffermato che la
risarcibilità del danno morale costituisce problema riservato alle
legislazioni nazionali, ha in un caso che potrebbe anche essere
ritenuto di natura “bagatellare” (quello della “vacanza rovinata”)”
- caso che, proprio per questa ragione, conferma agli occhi dei
giudici “la tendenza espansiva del danno non patrimoniale”
riconosciuto la risarcibilità del danno morale conseguente
all’inadempimento delle prestazioni pattuite dagli organizzatori di
viaggi organizzati;
(g) viene infine ricordato, dalla S.C., come “l’evoluzione
giurisprudenziale più significativa in tema di danno non
patrimoniale” sia cosa vicina, recentissima; “con due sentenze
depositate il medesimo giorno (31 maggio 2003 nn. 8828, che indica
le soluzioni proposte, e 8827 che, su questi temi, richiama e fa
proprie le argomentazioni dell’altra sentenza) la terza sezione
civile di questa Corte ha ribadito innanzitutto come non possa più
essere ricondotto, il concetto di danno non patrimoniale, al mero
danno morale soggettivo e ha interpretato l’articolo 2059 in esame
nel senso che “il danno non patrimoniale deve essere inteso come
categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un
valore inerente alla persona’”. Ha ritenuto che una lettura
costituzionalmente orientata dell’articolo 2059 Cc imponga di
ritenere inoperante il limite posto da tale norma “se la lesione ha
riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti” ed in
particolare i diritti inviolabili dell’uomo riconosciuti e garantiti
dall’articolo 2 della Costituzione”.
4. Il danno morale Di qui
una serie di puntualizzazioni, fornite dalla S. C. penale, in ordine
alla fisionomia complessiva che la categoria del danno morale è
venuto assumendo, ai nostri giorni - con il corredo di alcuni
rilievi di dettaglio, a proposito delle sviste che la corte genovese
di merito mostra di aver commesso al riguardo. Quest’ultima ha in
particolare errato, sostiene la Cassazione, nel far rifluire ogni
voce del danno morale soggettivo entro il raggio di quello
esistenziale (figura che appare al centro, ricordiamo, delle
impugnazioni proposte dai soccombenti in cassazione). La verità è
che, sul punto in esame, “l’interpretazione della Corte di merito
sul danno morale soggettivo appare riduttiva, perché questa
tipologia di danno ha perso, o visto attenuato nel tempo,
l’originario carattere sanzionatorio per assumere sempre più una
veste anche riparatoria”. Occorre anzi tenere presente –
concludono i giudici penali – che la sent. di Cass. n. 8827 del 2003
“ha compiuto un ulteriore passo per svincolare dal reato anche il
danno morale soggettivo, avendo ritenuto che, nel caso di pregiudizi
derivanti dalla lesione di un interesse costituzionalmente protetto,
“il pregiudizio consequenziale integrante il danno morale soggettivo
(patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia
configurabile come reato’’”.
5. Natura non
patrimoniale del danno biologico Seguono da parte della
Corte alcune illustrazioni (tutte, bisogna dire, da condividere) in
merito alla nozione e alla disciplina del danno biologico. Osserva
anzitutto la S.C. come la categoria in questione rappresenti,
essenzialmente, il frutto di un’elaborazione di stampo
giurisprudenziale - pur avendo il danno biologico trovato da ultimo
“significative conferme a livello legislativo con l’entrata in
vigore del D.Lgs 38/2000 e della legge 57/2001”. E si ricorda poi,
opportunamente, come il nocciolo dei pregiudizi inflitti dall’agente
sia rappresentato qui “dalla compromissione, di natura areddituale,
dell’integrità psicofisica della persona”. Continuano poi i
giudici: “Sul punto della collocazione teorica del danno biologico
deve rilevarsi che la qualificazione come danno non patrimoniale
data dal giudice della riparazione appare del tutto corretta e
confermata dalla giurisprudenza di legittimità. La lesione del bene
giuridico tutelato non necessariamente comporta un pregiudizio di
natura patrimoniale: chi vive esclusivamente di investimenti
finanziari potrà continuare a farlo, e a percepire i medesimi
introiti, anche se ha subito un gravissimo incidente che ne provoca
l’immobilità”. Viene precisato subito dopo: “Per converso un
danno biologico modesto (per es. una lesione permanente ad una mano)
potrà provocare un danno economico rilevantissimo ad un affermato
pittore o ad un noto pianista. Ma, in quest’ultimo caso, il danno
economico andrà risarcito autonomamente come riduzione della
capacità lavorativa (in questo caso specifica) e non come danno
biologico che troverà un suo autonomo risarcimento (ma taluni, come
si è già accennato, preferiscono usare, per il danno non
patrimoniale e quindi anche per il danno biologico, il termine
riparazione)”. Ecco poi dalla S. C. il (richiamo al) passaggio in
cui, nel testo della 8827 e della 8828/03, si dichiara
esplicitamente che l’orientamento tradizionale, favorevole a
collocare la disciplina del danno biologico nell’art. 2043 c.c.,
“non appena ne sarà fornita l’occasione, merita di essere rimeditato”.
Aggiunge la Cassazione penale come tale impostazione sia “stata
autorevolmente accolta anche dalla Corte costituzionale che,
investita per l’ennesima volta della questione di costituzionalità
dell’articolo 2059 Cc, ha, con la sentenza 233/03, condiviso
integralmente il mutamento giurisprudenziale del giudice di
legittimità sul danno non patrimoniale e ha espressamente affermato
la natura non patrimoniale del danno biologico tutelabile attraverso
la tutela fornita dall’articolo 2059 Cc che, proprio in conseguenza
di questa interpretazione costituzionalmente orientata, si è salvato
ancora una volta dalla dichiarazione di incostituzionalità”. A
tale riguardo anzi - contro l’opinione di “autorevole corrente
dottrinaria”, la quale “ha posto motivatamente in discussione questo
orientamento ed in particolare la tendenza a creare, con
l’interpretazione ricordata dell’articolo 2059 Cc, una clausola
generale di responsabilità non patrimoniale relegando l’articolo
2043 del medesimo codice a clausola generale di responsabilità
patrimoniale” – sempre la Cass. penale ribadisce di “condividere
l’orientamento ricordato” della 233/2003, affermando “la natura non
patrimoniale del danno biologico” e approvando in concreto “la sua
collocazione all’interno dell’articolo 2059 Cc quale danno alla
salute tutelato direttamente dall’articolo 32 della Costituzione”.
6. Valutazioni della S.C.
Inizia qui un altro capitolo della sentenza - di taglio più
scopertamente critico, in merito ai percorsi disciplinari sopra
illustrati. Dopo una breve premessa - a metà fra realismo
letterario e prudenza dogmatica (meglio non “addentrarsi in una
problematica che sarebbe opera di presunzione tentare di risolvere
da parte del giudice penale di legittimità”) - rimarca la Corte che
“le fondate preoccupazioni della corrente dottrinaria contraria a
questa evoluzione della giurisprudenza preoccupazioni dirette
soprattutto alla finalità di non estendere in modo abnorme una forma
di responsabilità per sua natura dai contorni generici e indefiniti
possono essere significativamente attenuate con una duplice
considerazione: 1) anche il danno non patrimoniale richiede pur
sempre l’ingiustizia (oltre che l’elemento soggettivo e il rapporto
di causalità) secondo i criteri di valutazione formatisi
nell’interpretazione dell’articolo 2043 c.c. (che può quindi
continuare a rappresentare la clausola generale della responsabilità
compresa quella per danni non patrimoniali; un passaggio della
sentenza 8828/03 lo dice espressamente); 2) l’applicazione estensiva
dell’articolo 2059 c.c. non dà luogo ad un abnorme ampliamento dei
casi di danni risarcibili perché la selezione degli interessi
meritevoli di tutela avviene con il parametro costituzionale
(addirittura, se il riferimento è all’articolo 2, con la sola
considerazione dei diritti l’inviolabili)”. In altre parole: “il
sistema della responsabilità per danno non patrimoniale è dotato di
due filtri, quello dell’articolo 2043 e, una volta superato questo
varco, quello dell’articolo 2059 (casi previsti dalla legge, reato,
lesione di diritti costituzionalmente protetti). E questo assetto,
tra l’altro, garantisce un sufficiente grado di tipicità delle
ipotesi di danno riparabile venendo incontro ad un’altra
preoccupazione espressa da una parte della dottrina. Si aggiunga,
come possibile (e discusso) ulteriore criterio selettivo (peraltro
non richiamato né dalla Corte costituzionale né dalla Cassazione),
quello sostenuto da autorevole dottrina che richiede inoltre, come
previsto da altri ordinamenti per i danni non patrimoniali, una
gravità dell’offesa che giustifichi la riparazione”. Conclusione
finale sul punto: “ingiustizia del danno e valori costituzionali
valgono sufficientemente a selezionare i danni meritevoli di tutela
riparatoria, anche se provocati nell’esercizio di attività legittime
(ma con conseguenze ingiuste) rispetto a quelli bagatellari”. Siamo
di fronte insomma - con il trasloco dell’intero danno non
patrimoniale, in tutte le sue vesti possibili, comprese quelle sin
qui affidate alla gestione dell’art.2043 c.c. - ad un “disegno
complessivo di razionalizzazione del sistema della responsabilità
civile, nell’ambito di un processo che mostra una condivisibile
tendenza alla tutela dei valori della persona anche quando i
pregiudizi subiti dalla medesima non abbiano risvolti economici ma
si risolvano nella lesione dell’integrità fisica e morale, degli
interessi riguardanti gli affetti, i rapporti personali e
familiari”. Tutte “situazioni giuridiche spesso contrabbandate
come aventi carattere patrimoniale proprio per garantirne la tutela
giurisdizionale”; ciò che corrisponde, d’altronde, a una linea di
tendenza nient’affatto sorprendente nella responsabilità civile - se
è vero che in questo campo “spesso sono stati i danni ingiusti a
orientare l’interpretazione della norma e non viceversa”.
7. Il danno esistenziale
Seguono alcuni capoversi - da parte della S.C. – circa i tratti
distintivi della figura dottrinaria/giurisprudenziale che, sempre
più in questi anni, è venuta occupando il posto di centro nella
“nuova” responsabilità aquiliana: il danno esistenziale. Da quali
lidi la categoria in esame arrivi, in primo luogo: ricordano appunto
i giudici che essa “costituisce il frutto di un’elaborazione
giurisprudenziale e dottrinale relativamente recente”. In cosa
consista il pregiudizio che si lamenta: esso “è ricollegato ad un
peggioramento non temporaneo della qualità della vita del
danneggiato con un conseguente mutamento radicale delle sue
abitudini, dei suoi rapporti personali e familiari”. Atteggiamenti
della dottrina in proposito: “sulla natura, presupposti e fondamento
del danno esistenziale la dottrina è divisa (si sono formate tre
scuole facenti capo a sedi universitarie denominate triestina,
torinese e pisana, quest’ultima contraria alla categoria del danno
esistenziale)”. Propensioni manifestate dalle corti italiane: la
“giurisprudenza è sempre più orientata a ritenere ammissibile la
riparazione del danno esistenziale e questo percorso è da ritenere
confermato dalle citate sentenze 8828 e 8827 e da quella della Corte
costituzionale n. 233 (quest’ultima, a differenza delle altre due,
fa esplicito riferimento anche al danno esistenziale)”.
8. Limiti delle sentenze
8827 e 8828/2003 Ecco il tono della sentenza in commento
cambiare alquanto, però, di qui in poi - facendosi (da
riepilogativo) schiettamente e apertamente critico verso gli
approcci della 8828 e della 8827, sul punto specifico. Poco
convincente, ai giudici del caso Barillà, appare in particolare la
maniera con cui le dette pronunce hanno affrontato le problematiche
di gestione del danno esistenziale, e delle altre voci di danno non
patrimoniale (biologico, morale). In effetti: (a) da un lato, “il
giudice civile di legittimità sembra propendere per un concetto
unitario di danno non patrimoniale”; (b) dall’altro, lo stesso
giudice afferma di ritenere “ non proficuo “ (di qui in poi la S.C.
citerà esplicitamente le parole delle due sentenze del 2003)
“ritagliare all’interno di tale generale categoria specifiche figure
di danno etichettandole in vario modo: ciò che rileva, ai fini
dell’ammissione al risarcimento, in riferimento all’articolo 2059, è
l’ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, dal quale
conseguano pregiudizi non suscettivi di valutazione economica”.
Orbene, “in questa ottica - rileva la S.C. penale - le sentenze
citate della terza sezione evitano di fare espresso riferimento al
danno esistenziale”. “Ma – ed ecco le note di perplessità del
collegio, proprio tenuto conto delle situazioni concretamente
all’origine della 8828 e della 8827 - l’esame dei casi presi in
considerazione conferma che i danni accertati erano riferiti a
questo tipo di danno (in un caso riguardavano la perdita del
rapporto parentale; nell’altro lo sconvolgimento delle abitudini dei
genitori conseguente alle gravissime lesioni subite dal figlio
ridotto allo stato vegetativo) perché si riferivano a casi che la
precedente giurisprudenza, anche di legittimità, collocava tra i
danni di natura esistenziale”.
9.
Differenze fra danno esistenziale e biologico
Proseguendo lungo le stesse linee (distinguibilità ontologica tra i
vari lemmi del danno patrimoniale, valore anche pratico di tali
differenze), i giudici penali avvertono subito dopo l’esigenza di
offrire una serie di puntualizzazioni quanto ai rapporti correnti
fra il danno esistenziale, da un lato, e le altre
due poste non patrimoniali, dall’altro lato. Si tratta, in
particolare, di non far mancare un riscontro (e un’attenta risposta)
alle osservazioni che figurano poste a base dell’impugnativa della
sentenza genovese - da parte della Procura e dell’Avvocatura.
Circa i nessi fra danno biologico e danno esistenziale, allora: “non
è condivisibile la critica di fondo contenuta nei due ricorsi che,
sostanzialmente, lamentano che, con il riconoscimento del danno
esistenziale, si opererebbe un’indebita duplicazione risarcitoria
con il danno biologico. Questa duplicazione non esiste perché il
danno esistenziale è cosa diversa dal danno biologico e non
presuppone alcuna lesione fisica o psichica, né una compromissione
della salute della persona, ma si riferisce ai già indicati
sconvolgimenti delle abitudini di vita e delle relazioni
interpersonali provocate dal fatto illecito. Si vedano gli esempi
esaminati, e già accennati, nelle sentenze 8827 e 8828”.
10.
Diversità fra danno esistenziale e danno morale Non
diverse le conclusioni per quanto concerne il raffronto fra i due
modelli del d.morale e del d.esistenziale. Occorre evitare ancora
una volta – rimarca la Cassazione – di confondere “la natura delle
due tipologie di danno: il danno morale soggettivo (pati) si
esaurisce nel dolore provocato dal fatto dannoso, è un danno
transeunte di natura esclusivamente psicologica; il danno
esistenziale (non facere ma anche un facere obbligato che prima non
esisteva), pur avendo conseguenze di natura psicologica, si traduce
in cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre
definitivi, delle proprie abitudini di vita e delle relazioni
interpersonali”. E “la non sovrapponibilità tra le due categorie
di danno emerge chiaramente proprio in relazione all’ingiusta
detenzione: la privazione della libertà personale per un solo giorno
può provocare un gravissimo danno morale ma il danno esistenziale,
in questi casi, può anche mancare”. Sono nozioni cui gli stessi
giudici genovesi (continua la S.C.) fanno un consapevole
riferimento, allorché - con riguardo alla vittima dell’errore
giudiziario - parlano, sia pure erroneamente, di danno morale: “la
Corte fa infatti riferimento al “carico di sofferenze” ma lo
ricollega al modificato regime di vita e alla privazione della
libertà personale, le cui conseguenze perdurano nel tempo, non
avendo potuto il Barillà, dopo la scarcerazione, ripristinare le sue
precedenti abitudini di vita. Non quindi - conclude la S.C. -
sofferenza psicologica transitoria connaturata al danno morale
soggettivo ma sconvolgimento perdurante nel tempo (anche
successivamente all’avvenuta scarcerazione) delle abitudini di vita
che costituisce l’aspetto caratterizzante del danno esistenziale”.
Ecco perché l’ordinanza genovese, al di là di qualche imprecisione
sul terreno definitorio o qualificatorio, non può che ritenersi
nella sostanza impeccabile: “nel caso in esame il giudice di merito
ha accertato l’esistenza di tutti i presupposti per la risarcibilità
del danno esistenziale subito da Barillà, e ben può affermarsi che
l’ipotesi in esame costituisca un caso emblematico dello
sconvolgimento esistenziale che procurano una detenzione, una
sottoposizione a processo e una condanna ad una lunga pena da
espiare, poi rivelatesi ingiuste, e da cui conseguono la privazione
della libertà personale, l’interruzione delle attività lavorative e
di quelle ricreative, l’interruzione dei rapporti affettivi e di
quelli interpersonali, il mutamento radicale peggiorativo e non
voluto delle abitudini di vita e altre che non è necessario
precisare”. Conclude su questi aspetti la S.C.: “insomma
l’ingiusta detenzione e l’ingiusta sottoposizione a processo
costituiscono forse un caso ancor più significativo tra quelli che
la giurisprudenza ha fino ad oggi preso in considerazione per
fondare la risarcibilità del danno esistenziale”.
11.
Riferimenti normativi: Costituzione e oltre Ultimo nodo
per i giudici penali: il sistema dei riferimenti normativi la cui
violazione sarebbe idonea a legittimare, volta per volta, il
risarcimento del danno esistenziale. Premette al riguardo la
Corte: “Quanto al fondamento giuridico (il rinvio, da taluno
ritenuto riserva di legge, contenuto nell’articolo 2059 c.c.) in
questo caso la tutela si fonda non solo sulla norma costituzionale
generica (articolo 2 che riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo) ma anche sulle norme, specifiche, che
sanciscono l’inviolabilità della libertà personale (articolo 13) e
tutelano le libertà, previste negli articoli successivi, che la
detenzione inevitabilmente comprime o addirittura esclude (per es.
la libertà di circolazione)”. Ecco allora la precisazione di
maggior rilievo, operativamente: si tratta in ogni caso di richiami
(oltre che complessi in se stessi) non strettamente circoscrivibili
al testo puro e semplice della nostra Costituzione: e “ne consegue
che correttamente la Corte di merito ha ritenuto la risarcibilità (o
riparabilità) anche del danno esistenziale perché ricollegato ad una
privazione o restrizione legittime - ma successivamente rivelatesi
ingiuste - degli indicati diritti garantiti non solo dalla nostra
Costituzione ma anche dai già ricordati articolo 5 comma 50 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo e sull’articolo 9 n. 5 del
Patto internazionale dei diritti civili e politici”. La conclusione
finale è d’obbligo: «sembra del tutto condivisibile l’affermazione
fatta in dottrina, proprio a commento dell’ordinanza in esame, che
l’articolo 643 Cpp “contempli uno dei casi di risarcibilità dei
danni non patrimoniali a cui rinvia l’articolo 2059 c.c.”».
12. Una
ricostruzione persuasiva Uno dei tratti che più spicca in
questa sentenza penale - se la si confronta con certi scritti
dottrinari e decisioni giurisprudenziali, anche recenti - è la
mancanza di ogni sospettosità/catastrofismo nell’approccio alle
questioni sul danno. Nessuno dei preconcetti e dei timori di
collasso che vediamo permeare, da qualche anno, tante fra le
obiezioni avanzate dai c.d. “antiesistenzialisti”. Non - in
particolare - gli allarmismi nei confronti degli attori in giudizio
(spesso additati quali simulatori di professione, pronti a
trasformare qualsiasi inezia in fonte di lucro); non la diffidenza
verso il ceto degli avvocati (accusati ritualmente di scarsa
coscienziosità, disposti ad assecondare ogni messinscena dei
clienti); non gli scetticismi circa la perspicacia dei giudici
(visti come inermi dinanzi alle commedie, all’oscuro dei guasti che
la loro
ingenuità determinerebbe). Accenti fiduciosi invece, quelli della
S.C. penale, ispirati a ragionevoli aperture di credito verso il
sistema; gli “addetti ai lavori” pensati come operatori in grado,
tendenzialmente, di fare il loro mestiere e di scansare i tranelli
del caso. Distensione, sapienza dogmatica, pacatezza di tono. Moniti
a non sottovalutare l’importanza dei filtri che sono attivi -
secondo quanto il legislatore ha previsto - per la responsabilità
aquiliana in generale. Un diritto normale per persone qualsiasi
che subiscono incidenti di tutti i giorni – lesioni tali da
incrinare, di tanto o di poco, la qualità e la serenità della vita.
Il riscontro - repertori giurisprudenziali alla mano - per le
garanzie istituzionali che il processo appresta, a favore di
entrambi i protagonisti; il richiamo alla severità degli ostacoli
che attendono al varco chiunque punti a un ristoro per i danni:
l’attitudine della macchina aquiliana a sbarrare, operativamente,
l’ingresso alle istanze insensate, pretestuose - o fatte oggetto,
sotto altra veste, di un preventivo, integrale risarcimento (dentro
o fuori il processo). Il conteggio dei fardelli destinati a
gravare, in giudizio, su ogni mossa o contromossa del plaintiff - in
merito alla prova del dolo e della colpa, oppure circa il fattore
oggettivo di collegamento; o ancora in ordine al nesso di causalità,
ovvero riguardo alla sussistenza e alla misura del danno. In
particolare: l’onere per chi abbia subito un torto di dimostrare
l’effettività, e possibilmente la misura, dei contraccolpi
patrimoniali e non patrimoniali - quello biologico, quello morale,
quello esistenziale - così come lamentati nella citazione. Pena il
rifiuto di ogni salvaguardia ex lege Aquilia.
Onere prospettato, bisogna dire, in chiave fin troppo rigorosa da
alcune recenti pronunce, specialmente quanto all’ultima voce lesiva,
pur ammessa in linea di principio come meritevole di ascolto -
tanto, è stato osservato, da avvicinare la sostanza dei risultati
così ottenuti a certe invocazioni degli anti-esistenzialisti (al
punto da far rimpiangere, per un attimo, le stesse eterodossie e
disinvolture di marca eventistica!).
13. Casistica Si
capisce come la Corte del caso Barillà possa orientarsi, d’altro
canto, nel bilancio relativo alla casistica giurisprudenziale –
quella di legittimità come quella di merito, in particolare rispetto
alle pronunce dell’ultimo decennio. E si tratta di passaggi ancora
una volta da condividere. Gli “antiesistenzialisti” parlano, come
fanno in continuazione, di danni (da qualificarsi) immaginari o
esagerati, comunque di pregiudizi insignificanti per qualità e
quantità, spesso in agguato nelle cause civili di oggigiorno? Di
quasi-spose vittime di tagli sbagliati di capelli, di automobilisti
multati inopinatamente per divieto di sosta - di lacrime destinate a
scorrere per motociclette nuove rubate, di viaggiatori lasciati ad
attendere per ore e ore in aeroporto, senza informazioni di sorta?
E’ facile avvedersi come non siano quelli, in materia, gli esempi
davvero eponimi, portanti; e lo stesso andrà ripetuto per quasi
tutte le ipotesi di condanna (di natura pretesamente futile,
bagatellare) che vengono evocate nei dibattiti. Le decisioni circa
il cagnolino o il gattino di casa, ucciso apposta o per sbaglio da
un terzo; oppure quelle sulla studentessa laureata con quindici
punti meno del dovuto, sull’automobilista incidentato con un fermo
macchina di qualche giorno, sul liceale alloggiato suo malgrado
presso una famiglia di anziani bigotti statunitensi, sul
proprietario di un cellulare attivato dall’ente gestore dopo
settimane di attesa. E così di seguito. E’ palese come non possa
bastare un ventaglio del genere a “ridicolizzare”, di tanto o di
poco, la figura del danno esistenziale – a trasformarla in qualcosa
di diverso da quello che essa è. E ciò per due ordini di
considerazioni almeno. Una domanda anzitutto: avremmo mai
assistito in Italia - qualora l’inventario dei reperti si esaurisse
per intero nelle curiosità di cui sopra - a uno sviluppo così
intenso, vigoroso della categoria? Bestiole, motocicli e cellulari
possederebbero da soli il dono di irretire la Cassazione, nelle sue
varie sezioni, di sedurre al primo incontro anche la Corte
costituzionale? La verità è che, se quelli e nessun altro fossero
stati gli episodi risolti dalle nostre corti, tutto sarebbe rimasto
entro i confini di un’aneddotica marginale - ai limiti del
pettegolezzo o del folklore. Difficilmente avremmo assistito, quanto
al modo di guardare all’universo del non patrimoniale (non solamente
al d.e.), al “rivoluzionamento” che si è verificato nel nostro
paese, a partire dagli anni ‘90, presso tanta parte della dottrina e
della giurisprudenza.
13.1. Cose che valgono
Il che non comporta beninteso (e arriviamo così al secondo punto)
l’attribuzione di una parvenza di verità alla parte riposta,
sottintesa del discorso avversario - non giustifica, in particolare,
le ironie o le indignazioni di prammatica, messe in campo da alcuni
antiesistenzialisti, riguardo alle pronunce
“eclettiche” di cui sopra. Ci vuol poco ad accorgersi che: (a)
alcune delle controversie in esame (quelle relative all’uccisione
dell’animale domestico, ad esempio) riguardavano propriamente
istanze di danno morale, più che di danno esistenziale in senso
stretto; (b) pressoché in tutte le vicende i turbamenti fatti
valere apparivano, per se stessi, degni di attenzione,
antropologicamente sacrosanti e comprensibili; ciò proprio alla
stregua dei principi generali del sistema, quando non in forza di
regole specifiche di protezione, suggellate in qualche testo di
legge, di natura penale, civile o amministrativa (ma anche evenienze
del genere a parte: avrebbe senso un’ermeneutica disposta, a parole,
a ben considerare l’essere umano e le sue necessità - e pronta nei
fatti a concludere, dinanzi a condotte suscitatrici di perturbamenti
nel 90% dei casi, che sarà giusta la scelta di vietarle formalmente
e che le compromissioni arrecate alle vittime resteranno però, in
caso di trasgressione, prive di rilievo giuridico?); (c)
convincente, in definitiva, la scelta dei giudici di ammettere per
quei frangenti il ristoro, dando soddisfazione alla parte lesa (il
che è valso, nel contempo, a mantenere il dizionario aquiliano al
passo con i tempi - in linea con la complessità di ciò che tutti
“siamo e vogliamo”, non escluse le piccole cose di gozzaniana
memoria); (d) a trovarsi in gioco - nelle vicende all’origine di
quei verdetti – era talvolta un contratto in senso proprio, nel
quale ad una delle parti figuravano promesse determinate
prestazioni, di dare o di fare qualche cosa (il tutto, significativo
per il benessere quotidiano dell’interessato: vacanza,
comunicazione, svago, istruzione, documentazione di momenti felici,
etc.); esecuzione non avvenuta poi ad opera dell’obbligato, senza
giustificazioni accettabili, donde l’indiscutibilità della pretesa
risarcitoria nei sui vari capitoli, di tenore economico o meno (artt.1174
e 1218 c.c.); (e) l’ammontare dei risarcimenti concessi dal
giudice mostra di essere stato, in quasi tutte le occasioni,
notevolmente esiguo, talvolta alle soglie dell’irrisorietà/derisorietà
– poco più di una corresponsione simbolica.
Le figure portanti
Rimane in ogni caso: non è nel riscontro di pronunce simili, più o
meno estemporanee, che l’essenza del danno esistenziale può
cercarsi. Non soltanto lì perlomeno; ben altre debbono essere, per
lo studioso, le figure di condanna giudiziale da tenere in conto – e
basta sfogliare i repertori dell’ultimo quindicennio per
accorgersene. I lutti familiari in primo luogo (dovuti al fatto
illecito di un terzo); le macroinvalidazioni che abbiano colpito un
congiunto, dopo un incidente stradale o di lavoro, le violenze
sessuali rivolte a una figlia minorenne. I figli nati malformati per
errore dell’ostetrico, la perdita traumatica del feto, le nascite
intempestive e non desiderate. E ancora, le lesioni arrecate da un
terzo alla capacità procreativa, di una donna o di un uomo, le
malevolenze endo-coniugali gravi, il mancato mantenimento di un
figlio per mesi o per anni di seguito, il disconoscimento (da parte
del padre) di un neonato frutto di fecondazione assistita. È
intorno a questi esempi che la rifinitura del modello
“esistenziale”, nei contorni che oggi conosciamo, ha preso
storicamente le mosse: qui si è, per la prima volta, parlato di
quotidianità alterata, di agenda sconvolta, di peggior
interfacciamento con gli altri - di qualità della vita meno alta, di
ritocchi forzati nel relazionarsi e nello stare al mondo. Ipotesi
tutte - com’è palese - di aggressioni e collisioni non da poco;
ciascuna all’origine di seri imbarazzi per l’equilibrio personale
per l’attore, talvolta fonte di risarcimenti con molti zeri. E
sono caratteristiche che ritroviamo, puntualmente, in molti altri
tra i filoni dell’illecito - pur al di fuori del campo familiare. Le
immissioni prolungate nel tempo, anzitutto; e poi le violazioni
della privacy, gli attentati all’onore, le case d’abitazione
incivili o invivibili, le lesioni ambientali di massa, i processi
dalla durata infinita; e, ancora, le molestie sessuali sul posto di
lavoro, il mobbing, i licenziamenti ingiuriosi, le ferie non godute
per anni, gli attentati ai diritti del lavoratore. L’elenco potrebbe
continuare.
14.
Cambiamenti, riconciliazioni Non è improbabile che tanti
siano, già oggi, gli interpreti disposti a seguire la Corte nel suo
percorso ricostruttivo. Senso della realtà, rigore strategico,
visione dall’alto del sistema; misura e intelligenza negli approcci:
ecco i fattori che più toccano - d’abitudine - le corde e la ragione
dei lettori, imponendosi alla fine nelle dispute. Taluni autori
affezionati al passato potranno inclinare ancora alla neghittosità,
ai misoneismi di principio; al non expedit circa questo o quel
risvolto classificatorio. Fra gli accademici, specie quelli meno
familiarizzati con la sala macchina della responsabilità, qualche
oppositore ai nuovi moduli continuerà verosimilmente a non “farsi
incantare”. Nell’insieme però il danno esistenziale - prospettato
com’è dalla S.C. senza baldanze, né stonature gestionali o
processuali (ad es., sul terreno della prova) - dovrebbe guadagnare
altri consensi. E’ stato scritto che vi sarebbe in Italia (da un
decennio in qua, rispetto al settore in esame) una pluralità di
“scuole di pensiero”; il che è tutto sommato vero. E che ognuna di
esse osteggerebbe pregiudizialmente il punto di vista delle altre,
senza riconoscere agli “avversari” alcun merito. Si è parlato di
spaccature totali, di diatribe accanite e roventi. Affermazioni
del genere appaiono - va detto - un po’ al di fuori dal mondo.
Diversità fra questo e quel gruppo di studiosi ve ne sono,
indubbiamente. Si è trattato però spesso (occorre dire) di
intersezioni o curvature esteriori, sul piano lessicale o retorico -
preferenze legate, soprattutto, alle suggestioni nei confronti di
questo o quel retroterra extracivilistico. La medicina legale o la
farmacologia, come alleate strategiche, piuttosto che la psichiatria
o la criminologia. Incontri di viaggio con la morale o l’economia,
invece che esplorazioni avviate con la sociologia o l’antropologia;
e così di seguito. Talvolta niente più che passaggi di maniera,
autobiografismi di un certo scienziato, di un erudito; accentuazioni
giocate su un’opportunità applicativa invece che su un’ altra. Tal’altra
semplici esigenze dello show-business convegnistico - un gioco delle
parti insomma. Del resto: sono proprio gli anti-esistenzialisti -
alcuni di essi perlomeno, e neppur fra i più concilianti - a
invitare occasionalmente chi li ascolta, allorché si parla del loro
focolare, a “non fare di ogni erba un fascio”; che sottolineano,
rispetto ai nuovi crinali del danno, la necessità di non confondere
tra l’una e l’altra delle voci di famiglia (“non siamo uguali, basta
leggere con attenzione, i confronti parlano”) .
14.1. Lezioni del passato
In ogni caso: grazie anche a decisioni come questa, della S.C. nel
caso Barillà, è plausibile che le trascorse distanze di campo (già
diminuite significativamente a seguito delle pronunce gemelle di
Cassazione del 2003, poi della Corte cost. 233/2003) verranno ancor
più attenuandosi. L’aria che si respira non è già la stessa di due
anni fa - è sufficiente frequentare gli incontri di studio, leggere
fra le righe degli ultimi contributi. Né vincitori né vinti, il
vento sta ormai girando (salvo che per taluni irriducibili). Del
resto, se pensiamo alle vicende dell’intera responsabilità civile,
nel corso dell’ultimo secolo e mezzo: quanti non sono stati -
rispetto alle proposte di lettura affluenti - i casi di un “no”
iniziale, da parte dell’accademia o delle alte magistrature, seguito
da un “sì” altrettanto perentorio, caloroso, a più o meno breve
distanza di tempo? E’ spesso andata così. Non c’è quasi novità
che non abbia, sul principio, destato le più fiere avversioni
nell’establishment – e che non sia stata accolta nel salotto buono
dell’istituto, dopo qualche lustro o decennio. L’ammissibilità del
danno morale, ad esempio; oppure l’analisi economica del diritto, il
ricorso alle vie d’uscita della responsabilità oggettiva, la tutela
esterna del credito, il doppio rapporto di causalità, l’abuso del
diritto; o, ancora, il danno biologico, la disciplina degli
interessi legittimi, la rilevanza autonoma del dolo, l’applicabilità
dei criteri obiettivi di imputazione alla pubblica amministrazione,
l’obbligo di riversare il profitto conseguito attraverso l’illecito.
E’ sovente bastato, agli innovatori, “sedersi sulla riva del fiume”.
Così, per lo stesso danno esistenziale - e dintorni immediati. La
storia è ancor breve qui. Già oggi, quanti non sono però i
ravvedimenti silenziosi, i salti letterari della quaglia! quante le
contro-letture tramontate in fretta, i protocolli di settore
corretti sino a diventare irriconoscibili, le parole d’ordine (un
tempo perentorie) che serpeggiano sempre meno spavaldamente! La
(pretesa) indistinguibilità fra danno morale e danno esistenziale,
ad esempio; vessillo un tempo maggioritario - lapalissiano quasi;
attualmente i sostenitori dichiarati si contano sulle dita di una
mano. Oppure: la convinzione che tutto al mondo sia biologico, che
ogni guaio dell’individuo sia riconducibile ai mali della salute
incrinata; tesi diffusissima sino a poco fa, plebiscitaria, mostra
ogni giorno di perdere consensi – fors’anche a livello popolare,
certamente nel campo del diritto civile. E così di seguito: le
prospettazioni del danno biologico, e dello stesso danno
esistenziale, come mere species di danno patrimoniale. La tesi che
punta a far coincidere il nucleo del d. esistenziale e,
rispettivamente, quello del d. psichico (o le stesse pigrizie di chi
non sa linguisticamente distinguerli). Le ricostruzioni – oggi non
proprio scomparse interamente; un tempo però dogmi di fede,
immancabili nelle monografie più in voga, nella manualistica del
primo anno d’università - secondo cui il risarcimento del danno
morale obbedirebbe (prevalentemente o esclusivamente) a funzioni di
tipo sanzionatorio, afflittivo. Si potrebbe continuare a lungo.
15. Il requisito
dell’ingiustizia Ecco allora - in merito al danno non
patrimoniale - le linee-guida del (possibile e magari definitivo,
comunque non effimero) “trattato di pace” fra le varie scuole
italiane di tortmen: così come tratteggiate dal pennello della
Cassazione penale, a livello sia scolastico che tecnico. Per quel
che attiene in particolare al requisito dell’”ingiustizia” del danno
- fintantoché l’art. 2059 c.c. rimanga in vita, perlomeno: nello
scenario che arieggia, cioè, all’imprescindibilità di un rinvio
nominale alla Costituzione, quale tabernacolo dei valori rilevanti
anche ai fini del risarcimento. Un dato sarà sufficiente
sottolineare, in proposito: e ci si riferisce alla necessità di far
luogo a una lettura non chiusa (non autocratica, non impaurita, non
formalistica) della nostra Carta fondamentale. Il che significa
puntare essenzialmente, sotto il profilo delle fonti, su un sistema
di richiami “a corone circolari”, a faglie progressive di materiali
- ciascuna delle quali relativa a classi ben distinte di evidenze
legislative; vale a dire: (a) al centro - coerentemente con un
paradigma di responsabilità com’è quello italiano, che s’impernia
sulla presenza di una clausola generale (cfr., in tal senso, anche
Cass. 8828/2003) - gli artt. 2 e 3 della Costituzione; (b) subito
all’intorno, il richiamo ai vari articoli (della nostra carta
fondamentale) ove si menzionano passaggi/contesti della persona di
immediato rilievo, ai fini del diritto privato - specie quelli più
eloquenti sotto l’angolatura non patrimoniale: segretezza,
associazione, riunione, processo, famiglia, maternità, disagio,
scuola, paesaggio, lavoro, etc.;
(c) più oltre, il corredo delle dichiarazioni internazionali in cui
appaiono toccati, più o meno direttamente, i temi delle relazioni
umane e dei beni fondamentali dell’individuo (le proclamazioni in
sede Onu, anzitutto, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo, la
Convenzione di New York sui diritti dei bambini; la carta di Nizza,
le indicazioni a livello europeo e comunitario, etc.). (d) più
all’esterno ancora, con riferimento al quadro nazionale, il
ventaglio delle disposizioni ordinarie che, in maniera più o meno
immediata, si occupano dei diritti della persona, delle formazioni
sociali, della sofferenza fisica e psichica, del fare areddituale di
ciascun soggetto - non esclusa l’attenzione del legislatore per la
disciplina dei beni, delle istituzioni, dei centri, delle strutture
tecnologiche, dei filamenti ambientali, dei servizi, etc., di più
accentuato risalto sotto i profili della “qualità della vita” (v. ad
es. le leggi 26.7.1975, n. 354, sull’ ordinamento penitenziario;
9.12.1977, n. 903, sulla parità di trattamento; 14.4.1982, n. 164,
sul transessualismo; 25.1.1992, n. 74, sulla pubblicità ingannevole;
25.6.1993, n. 205, sulla discriminazione razziale, etnica e
religiosa; 28.8.1997, n. 285, sull’infanzia e adolescenza;
31.12.1996, n. 675, sul trattamento dati personali; 6.3.1998, n. 40,
sull’immigrazione; 12.3.1999, n. 68, sul lavoro dei disabili; e si
potrebbe ricordare ancora le varie normative sulla cittadinanza,
sull’adozione, sulla tutela dei consumatori, sui viaggi tutto
compreso, sulle barriere architettoniche, sullo sciopero nei servizi
pubblici, sull’handicap, sull’aborto, sui servizi socio-sanitari, e
così via).
16. Patrimoniale e non patrimoniale Ecco
allora che: - mirando a ricomporre il panorama (dell’ingiustizia
del danno) dal punto di vista delle situazioni della persona, quali
regolate nell’insieme di quelle disposizioni; - volendo guardare,
nel contempo, alla tipologia degli intralci quotidiani/relazionali
che ogni aggressione è destinata ad irradiare, rispetto ai campi
delle singole prerogative; - ebbene, non sembra difficile
l’approdo a una sequenza di tavole generali, in cui a ciascuno fra i
beni meritevoli di tutela giuridica (salute, immagine, onore,
normalità familiare, sessualità, riservatezza, identità complessiva,
benessere ambientale, diritti civili nell’ambito del lavoro,
aspettative scolastiche, diritti nel processo, interessi legittimi,
etc.) si accompagni il riscontro per alcune costanti “vittimologiche”,
sotto il profilo negativo/ripercussionale: ciascuna in funzione del
grado di oppressività che ogni attentato nasconde, rispetto alle
sub-voci patrimoniali e non patrimoniali.
Inutile sottolineare l’utilità che uno quadro siffatto preannuncia,
a livello istruttorio, in particolare sul terreno del quantum - come
traccia lungo cui tenderanno a ripartirsi i singoli impatti e
cascami pregiudizievoli (quali emergenti nelle singole
controversie). Non meno evidente tuttavia la necessità di evitare
sopravvalutazioni, automatismi deduttivi. Quanto alle attese
dell’interprete, allora: sarà pur lecito, ogniqualvolta vengano in
gioco (minacce a) posizioni di natura schiettamente patrimoniale -
proprietà, usufrutto, diritti personali di godimento, etc. - pensare
a coefficienti di maggior insidiosità sul terreno reddituale,
contabile, piuttosto che non su quello morale od esistenziale. E
tuttavia: considerate la frequente vischiosità delle sfere
individuali, tenuto conto quanti siano nella vita di ognuno i
momenti deputati a soddisfare (in prima battuta) esigenze d’ordine
non materiale, non pecuniario, sono palesi anche i limiti di
un’impostazione che non scontasse abbastanza la probabilità che
assalti simili - combinandosi con questo o quel filamento peculiare,
nella sfera di quel danneggiato o di tutti i danneggiati possibili -
finiscano per generare, in parallelo, compromissioni di tipo
comunicativo, sentimentale, biologico, edonistico, partecipativo,
emotivo, colloquiale, e così via.
16.1 Esemplificazioni
Basta pensare - ma i richiami sarebbero infiniti – al modo in cui
ogni individuo si comporta nella sua propria casa d’abitazione, di
città o di montagna, oppure all’uso che si fa abitualmente dei
camper o delle roulottes, all’importanza delle protesi sanitarie per
un handicappato. Magari all’attaccamento che un artista può nutrire
per il suo strumento musicale, per gli scalpelli di famiglia, alle
cose che agevolano la fruizione del tempo libero, agli oggetti
pensati per la cultura o per i ricordi, all’artigianato, agli
animali d’affezione, ai mezzi in grado di migliorare la mobilità o
la tattilità di un soggetto infermo, di un bambino, di un disabile.
In qualche misura – allargando lo sguardo – occorrerà pensare anche
ai telefonini, alla pubblica amministrazione, ai dischi rigidi dei
computer, all’impianto dell’acqua e del gas, alle cavallette, ai
rullini fotografici, alle centraline di ogni sorta, agli specchietti
per le allodole, ai blocchi stradali, ai contraccettivi difettosi,
alla posta elettronica, alle collezioni in corso. Oppure ai
black-out, alle fonti di cattivi odori, ai giocattoli-trappola, alle
bocciature ingiuste, ai virus biologici o elettronici, agli
analgesici, ai telecomandi, agli scarichi del bagno ostruiti, al
cibo, alle automobili, allo spamming, alle valanghe dovute all’
imprudenza altrui. O magari alle password, alle obbligazioni
societarie, agli spinelli, alle videocamere, alle chat-line, alle
autoambulanze in ritardo, ai collegamenti via cavo, agli intonaci,
ai cani altrui che abbaiano, agli alberi che si protendono, ai
francobolli, ai dirottamenti aerei, agli eco-mostri, ai compact
disk, al denaro. E così di
seguito. Difficile immaginare, fermandoci alle ipotesi più
elementari, che accadimenti come la distruzione di questo o quell’oggetto,
oppure il suo smarrimento in mare aperto (magari un danneggiamento,
una consumazione, un mancato accomodamento, un difetto di
fabbricazione; o piuttosto un’intrusione, un occultamento, una messa
fuori uso, un’alienazione a non domino) finisca per generare
riflessi sul terreno puramente venale, materiale – e null’altro.
Non diverse, d’altro canto, le conclusioni cui pervenire sul
versante “simmetrico” della casistica aquiliana – quello delle
(sequenze che si collegano a) violazioni di una posizione
iscrivibile, nella nomenclatura tradizionale, sotto il registro
della “non patrimonialità”. Le ragioni per avversare ogni
semplificazione, circa i giochi di causa ed effetto possibili,
appaiono anzi stavolta ancor più forti. E basterà un richiamo alle
libertà fondamentali dell’uomo, ai diritti della personalità, a quei
vari presidî di natura individuale - dalla salute, alla libertà, dal
nome alla dignità, dall’onore all’immagine, dall’autodeterminazione
alla riservatezza, etc. - la cui lesione fa paventare al titolare,
nell’ordine delle cose, anche ricadute di tipo economico. E’
quanto i repertori giurisprudenziali documentano, ogni giorno più
diffusamente. Più ancora che per le voci del cuore o dello spirito,
è facile constatare in quante occasioni di scontro - tenuto conto
del modo in cui la parte lesa era venuta organizzando la propria
economia - le conseguenze risulteranno temibili (dirompenti
talvolta) proprio a livello patrimoniale. Utilità di tavole
empatico/eziologiche sì, dunque, a seconda dell’astratta natura
degli interessi destinati a venire in gioco; ma al tempo stesso,
fuori e dentro al giudizio, necessità di riscontri accurati circa le
variabili in campo - quelle capaci di incidere sul tenore e sulle
dimensioni effettive del pregiudizio.
17. I danni
esistenziali ingiusti Quanto poi al danno esistenziale, è
palese come il filo conduttore per l’interprete – nel montaggio dei
riferimenti normativi che interessano – sarà tutt’uno con la chiave
fornita dalle “attività realizzatrici della persona”. Si tratterà
di tener conto, pertanto, della misura in cui il legislatore mostra
di ricollegare al fulgore di certe condizioni generali - alla
mancata compromissione di talune prerogative - la possibilità per
l’individuo di esprimersi lungo le svariate ribalte della sfera
affettiva e sessuale, della reattività quotidiana di tipo biologico,
del lavoro e della politica, della creatività e dell’arte, dello
svago e del tempo libero. Riguardo poi ai fattori di
“complicazione” del giudizio - destinati, eventualmente, a
sparigliare il gioco fra etichette della patrimonialità e non
patrimonialità, nella concreta secolarità delle vittime - è indubbio
come saranno anch’essi censibili a tavolino (sfruttando al meglio le
indicazioni offerte dalla giurisprudenza). E, anche nei loro
confronti, va sottolineato come ogni combinazione sarà destinata a
mutare secondo le tipologie degli illeciti. Ciò sotto entrambe le
angolature che rilevano. Tanti possono essere in effetti - nello
scenario di un diritto al risarcimento costruito dal basso - gli
elementi capaci di “esistenzializzare” il campo
antropologico/operazionale di un interesse; o che promettono,
all’inverso, di “de-esistenzializzare” valenze e rapporti in merito
a un certo crinale della persona. Resta il fatto che, proprio sul
fronte esistenziale, l’elemento dell’ingiustizia si direbbe avviato
– in una proiezione dall’oggi - a raggiungere latitudini e
profondità sempre maggiori. (I) Al Leit-motiv della attività
realizzatrici è giocoforza riconoscere, nella scala dei valori del
sistema, un tasso di meritevolezza fra i più elevati. E guardare le
cose dal punto di vista dell’homo faber significa mettere in causa,
fenomenologicamente, un orizzonte vicino ai 360°. L’avvitarsi fra le
due eliche (del fatto e del diritto) non potrà che condurre - ormai
che si è capito come avviene - a scansioni via via più ricche sotto
il profilo qualitativo, comesotto quello quantitativo. (II) Nel
momento in cui al centro della scena s’insedia la “qualità della
vita”, le probabilità che all’origine della catena vi sia un torto
verso altri soggetti (familiari soprattutto) diventano subito
maggiori che altrove. Più duratura risulterà cioè l’incidenza sulle
attività realizzatrici del congiunto, che non quella suscettibile di
pesare sul reddito o sulla salute fisica o psichica, o sul benessere
emotivo dei parenti della vittima iniziale; (III) Opera ben più
che altrove, in questo campo, il meccanismo indotto dai mutamenti di
percezione chimico/dogmatica che hanno luogo, circa la natura ultima
dei danni (infra § 24). Basta leggere le sentenze più recenti.
Sempre più raro diventa, col passaggio del tempo, il caso in cui ci
si orienti a ribattezzare sub specie di biologica, o di morale, o di
patrimoniale, una posta ormai archiviata sotto il segno dell’esistenzialità.
Già oggi ricorre spesso, invece, l’eventualità opposta - e non è
detto che la curva dei ravvedimenti non verrà ancora ad innalzarsi,
durante i prossimi anni.
18. Diritto
alla “felicità” in che senso E’ frequente in dottrina,
soprattutto ultimamente, la propensione a rovesciare gli approcci
più consueti, nei riguardi delle “attività realizzatrici” della
persona - a ricomporre il quadro delle norme secondo una chiave, per
così dire, in positivo. Non tanto, cioè, l’attenzione per ciò che
si sia tradotto (a seguito del torto) nella perdita di opportunità
comunicative, nella frustrazione di un disegno esistenziale. Anche
aspetti simili beninteso, così come chiariti nel giudizio, rispetto
ai vissuti del plaintiff. Insieme a essi, però, la considerazione
per i lieviti da registrare ex ante, speculari rispetto al danno -
visti come componenti di un progetto di vita, indipendentemente dai
discorsi sul risarcimento. I tratti del facere individuale, e gli
interscambi con il prossimo, stando a ciò che potrebbe/dovrebbe
accadere - secondo quanto si vorrebbe in mancanza di impedimenti
(“sono le catene che danno le ali”, diceva Paul Éluard … sì, ma non
sempre!). La ricerca di salvaguardie allora - e di nuove
occasioni - per i propri spazi espressivi, colloquiali. La spinta a
interfacciarsi con persone e cose, a “diventare quello che si è”,
sotto le voci più svariate: creatività, scienza, lavoro, affetti,
scavi, gioco, partecipazione, ambiti collettivi, viaggi, e così via.
Passaggi da mettere al centro (ecco il punto) di una prerogativa
individuale di tipo nuovo - il diritto alla “realizzazione della
persona”, come si è detto - inedita rispetto alle tradizionali
posizioni soggettive, sia per estensione sia per timbro. I
rapporti di scambio, in questa luce, con la filosofia e con il
linguaggio della 8828/2003. La necessità di assumere quale centro
per le letture sul danno non patrimoniale (nonché varco onde
aggirare le forche caudine dell’art. 2059 c.c.) lo spirito dei primi
47 articoli della Costituzione – soprattutto il motivo della
valorizzazione della persona umana, lungo ogni passaggio della
quotidianità. Le corrispondenze fra i due ordini formali del
discorso, quello “politico” di fondo e quello più strettamente
“applicativo”: (x) le indicazioni di cui all’art.3, 2° comma della
Costituzione, da una parte, con le postulazioni rivolte a una
clausola generale, quale riferimento di “default” per ogni contesto
relazionale della persona; (y) le restrizioni codicistiche in punto
di protezione aquiliana, dall’altra parte, con l’intervento della
8828/2003 quale affondo per la rimozione degli ostacoli ingiusti,
sulla via di una miglior salvaguardia dei danneggiati.
L’opportunità di modulazioni sintetiche, allora - dal suono tuttavia
generoso, rinascimentale. L’approdo a una formula non tanto
ristretta da cancellare, assorbendole, le frazioni di cittadinanza
messe in circolo (diritto alla serenità familiare, alla tranquillità
ambientale, alla normalità lavorativa, alla quiete dell’abitazione
domestica, alla vivacità sessuale, etc.); e idonea, nel contempo, a
cogliere/rappresentare i fili di ogni attività realizzatrice, il
loro far capo a una stessa creatura - a un solo ponte di comando.
L’utilità esplicativa di locuzioni - come questa - attente ai
momenti della promozionalità, dell’agire e dell’essere nel mondo.
L’attitudine a permettere, in tal modo, un più congruo apprezzamento
dell’illecito, anche agli effetti della quantificazione.
L’accentuazione dei risvolti progettuali come tramite per dar conto
dei tratti dinamici dell’ingiustizia - per legittimare valutazioni
estese, nella law in action, all’ intera fascia operativa della
vittima Il motivo stesso della “felicità” quale bandolo tutt’altro
che impresentabile per il diritto, una volta ritrovate le chiavi
etimologiche della parola - ossia le valenze della fertilità, della
fecondità (che è in ciascun essere): negli affetti, nel lavoro,
nell’arte, nella politica, nelle avventure, nel volontariato, nello
svago, etc. Ogni individuo guardato lungo le sue coordinate
specifiche, di rigoglio possibile, di fioritura - nella cornice dei
bisogni/desideri di sempre, proteso a far passare dal dentro al
fuori i “sì” e i “no” che si avvicendano.
19. Il rapporto di
causalità Sin qui i discorsi sull’ingiustizia del danno.
Non diverse comunque - quanto al rilievo (anche sul terreno non
patrimoniale) dei criteri limitativi che vigono in materia - le
conclusioni cui pervenire rispetto un altro segmento basilare del
giudizio di responsabilità: quello del rapporto causale. Nessuna
differenza, in particolare, per ciò che concerne le voci di natura
esistenziale. Non è meno forte del consueto l’esigenza che risulti
circoscritta convenientemente, pur qui, l’ambito di ciò che sarà
risarcibile alla vittima - evitando che l’incognita di esborsi
irragionevoli, dovuti al combinarsi di fattori bizzarri o remoti,
sia tale da disincentivare in partenza chi si accinge ad agire.
Irresponsabilità, pertanto, qualora la causalità naturale non
sussista. A non potrà chiedere a B - il cui mozzicone di sigaretta
abbia provocato l’incendio del bosco, nel quale A era abituato a
fare jogging mattutino - un qualche risarcimento in relazione alle
corse silvestri mancate, laddove emerga che A quella mattina si era
già rotto per conto suo una gamba. C che ha investito e mandato
all’ospedale D non dovrà risarcirlo per il fatto che D non ha più
recitato nella filodrammatica di quartiere durante i mesi
successivi, laddove emerga che il giorno prima dell’incidente D
aveva dichiarato – seriamente, irrevocabilmente - di non voler mai
più recitare. Necessità poi che sia riscontrabile, nel frangente,
un nesso di causalità adeguata. Se la cattiva organizzazione
dell’agenzia di viaggi fa sì che un certo turista passi le vacanze
in un albergo scadente, quando gli alberghi erano tutti allo stesso
livello di mediocrità e insufficienza in quella zona, non vi sarà
responsabilità laddove risulti che il cliente era, comunque, deciso
a recarsi nella detta parte del mondo. Non sarà imputabile, insomma,
il danno esistenziale nel caso in cui l’azione, da rimproverarsi al
convenuto, non abbia aumentato il rischio che si verificassero
compromissioni di quella certa attività realizzatrice – nel caso in
cui l’illecito si sia limitato a produrre la presenza della vittima
in un determinato sito, all’interno di un contesto entro cui questa
si sarebbe comunque trovata, e nel quale le probabilità dell’ evento
apparivano uniformemente distribuite. Pieno risalto, ancora, per
la regola che fa capo allo scopo della norma violata. Irrilevanza,
dunque, degli inconvenienti legati al mancato compimento
dell’impresa X (dato pur riconducibile al gesto del convenuto)
laddove emerga trattarsi di attività estranee a quelle di cui la
norma violata mirava a garantire lo svolgimento. Se - a causa delle
mancate informazioni da parte della compagnia aerea, circa il fatto
che l’apparecchio che dovrei prendere è guasto - finisce che passo
otto ore in aeroporto attendendo invano, non potrò chiedere il
risarcimento per il fatto che il pollo che ho mangiato allo
snack-bar dell’aeroporto mi ha fatto male, o che un’impiegata della
segreteria mi ha coperto di insulti, o che un ascensore che mi
portava alla toilette si è bloccato. Opportunità, infine, di non
lasciare a carico della vittima le compromissioni pur di scarso
rilievo, oppure quelle riconducibili a fattori idiosincratici, o
quelle dovute alla concomitanza di elementi lontani e sofisticati,
laddove risulti avere il convenuto agito con dolo, e in certi casi
con colpa grave.
Conclusione – merita precisare - tanto più sicura nei frangenti di
dolo specifico, quando emerga aver il convenuto agito proprio allo
scopo di danneggiare, tarpando la vittima su quel certo versante:
caso di A il quale investe B con una motocicletta per impedirgli di
fare la corte a una ragazza, o perché non vuole che partecipi a un
corso di cucina messicana. Lo stesso però - aggiungiamo - in
numerosi casi di dolo generico. Ciò, a maggior ragione allorquando
la desistenza della vittima, rispetto al compimento di una data
attività, sia dovuta proprio all’odiosità dell’aggressione (A
diffama B in maniera pesante; B, animo sensibile, si scoraggia
dinanzi a tanta cattiveria, e tralascia di partecipare a un concorso
di floricoltura, di cui A ignorava però l’esistenza). Comunque - in
misura più o meno intensa - anche nei casi in cui
quell’incidenza non sia così evidente, e resti in vita tuttavia, per
l’ordinamento, l’opportunità di colpire esemplarmente il
danneggiante malizioso, mettendo a tacere per una volta gli
argomenti che s’intonano ai meriti della libertà di movimento e alle
necessità, per la stessa lex Aquilia, di non
deprimerla.
20.
Il futuro prossimo fra artt. 2043 e 2059 c.c. Gli
elementi sin qui indicati appaiono sufficienti a far intravedere in
che maniera tutta una serie di passaggi, sul terreno del danno
biologico, morale, esistenziale, verranno a evolversi nell’immediato
futuro. Inutile osservare, beninteso, come ogni previsione si
annunci tutt’altro che semplice, entro il comparto dell’illecito. E
i pronostici sembrano ancor più azzardati per un’area quale quello
(del danno) non patrimoniale - dove le categorie per metà si
presentano relativamente acerbe, irruenti, per l’altra metà figurano
precocemente invecchiate e bisognose di un restyling. E’
verosimile, tuttavia, che i riassetti avvenuti nell’ultimo periodo,
non foss’altro che per l’autorevolezza degli artefici (la stessa
Cassazione penale nel caso Barillà), non subiranno incrinature tanto
presto. E fra le “bocce” forme della disciplina - contemplando il
panorama dall’oggi – possono in particolare segnalarsi: (a) la
permanenza in vita, formalmente, per l’art. 2059 c.c., la sua non
cancellazione dal testo ufficiale del codice civile (la sua
riduzione però a controfigura settoriale dell’art. 2043 c.c.);
(b) il trasloco sul terreno di tale norma (art. 2059) di tutte le
figure significative del danno non patrimoniale - manovra che appare
destinata, come s’è detto, a non farsi mettere in discussione per un
po’ di tempo; (c) la fine, in particolare, dopo una quindicina
d’anni o poco più, della signoria nominale dell’art.2043 c.c. sul
danno biologico; (d) un declino sempre più generalizzato,
concettualmente e applicativamente, per le impostazioni di stampo
c.d. “eventistico” (e ciò sul terreno biologico, esistenziale,
morale - anche riguardo a quest’ultimo, in linea di principio); la
riconferma in generale delle letture “consequenzialistiche”: l’onere
per l’attore di fornire lui dunque - patrimoniali o non patrimoniali
che siano - le prove delle conseguenze lesive; (e) la
necessità/sufficienza - testé sottolineata - che alla base di ogni
filamento non patrimoniale per cui si agisce ex lege Aquilia sia
ravvisabile, sotto il profilo dell’ingiustizia, un interesse della
persona meritevole di tutela, alla luce dei valori costituzionali
(intesi però con riferimento all’insieme dell’ordinamento giuridico,
ossia all’integralità dei materiali normativi che interessano: cfr.
retro); (f) la normale applicabilità delle regole sul nesso di
causalità, e ciò in relazione a tutte le voci pregiudizievoli, anche
quelle non patrimoniali; (g) la piena vigenza - in punto di
presupposti della responsabilità, particolarmente circa il criterio
di imputazione attivabile: sorveglianza, impresa, pericolosità,
proprietà, custodia, etc. - degli artt. dal 2047 al 2054 c.c. anche
sul terreno non patrimoniale, nessuna voce di danno esclusa; e lo
stesso deve ripetersi, sempre ai fini dell’an respondeatur, con
riguardo a disposizioni di responsabilità oggettiva o semioggettiva
comunque presenti nel sistema italiano, dentro e fuori il c.c.;
(h) la gestione della prova - relativamente ai lemmi non
patrimoniali - attraverso gli strumenti della valutazione equitativa,
combinati con riferimenti di natura tabellare; lo spazio da
concedere in quest’ambito ai ragionamenti presuntivi; la possibilità
per l’avversario di controprovare e rovesciare le risultanze
sfavorevoli; il tutto - si può dire – attraverso copioni/protocolli
diversi secondo il tipo di pregiudizio, messo in causa, e,
verosimilmente, in modo neppur eguale o uniforme per i singoli
sub-settori (famiglia, lavoro, ambiente, processo, etc.).
21. Il no a
etichette meramente negative Altre indicazioni è
probabile che cambieranno, di tanto o di poco. Ma occorre
distinguere. Nella maggior parte dei casi, non è difficile
immaginare in che maniera le tracce potranno evolversi; solo su
alcuni aspetti di dettaglio il domani appare meno sicuro. Fra i
punti fermi vi è, plausibilmente, il no a un’impostazione che si
accontenti, per i materiali in esame, di parlare semplicemente (con
un’espressione di tipo generale - unico riferimento cui far capo, al
quale nient’altro dovrebbe fare seguito, come attributo o come
sostantivo) di danno non patrimoniale. Decisivi in tal senso i
rilievi - già affacciati da qualche autore - circa l’inidoneità di
una piattaforma atteggiata in termini meramente oppositivi (e dunque
povera di contenuto) a svolgere sul terreno dell’art 2059 c.c.
compiti soddisfacenti di amministrazione. Approcci simili
potevano forse bastare (si è rimarcato) nelle fasi
aurorali/embrionali della responsabilità civile. In contesti del
genere, anzi, un mero ricorso a dei “no” e a dei “contro” sarà
magari appropriato - per la necessità di far risaltare allora le
differenze di segno, proprie dei capitoli
emergenti. Oggi che in Italia la casistica si è tanto arricchita -
non solo dal punto di vista qualitativo (colonne cinquanta volte più
estese nei repertori, rispetto a trent’anni fa), ma anche sul
terreno qualitativo (numerose voci inedite alla ribalta) - è palese
come l’insistenza su etichette puramente “avversative” appaia,
rispetto ai materiali di cui all’ultima disposizione del quarto
libro del c.c., qualcosa di inadeguato. Un ripiego istituzionalmente
povero - poco più di un’”apparecchiatura” di bottega, che si arresta
là dove le informazioni di lavoro dovrebbero invece cominciare,
sgorgare. Viene meno anche il pungolo a effettuare, da parte
dello studioso, approfondimenti di sorta; ogni precisazione diventa
gratuita, un gesto fuori misura - una prova di zelo non richiesto.
Non c’è il calibro per raccontare né quindi il modo di sapere punto
per punto (ecco l’infelicità in senso proprio) come la vittima
stesse prima di quell’aggressione, quali inconvenienti il torto le
abbia procurato. Diverrà ardua (a istruttoria conclusa) una
quantificazione aderente alla realtà delle compromissioni -
rispettosa del nome e del senso delle perdite. Manca il lemmario
elementare di servizio: aumenta il pericolo che alcuni tra i
contraccolpi del caso finiscano per non farsi nemmeno percepire, nel
processo, o si accentua (all’inverso) il rischio che il giudice non
riesca a evitare duplicazioni risarcitorie.
22. Tre
categorie di danno non patrimoniale Ben giustificata
invece - sotto profili di nomenclatura, per l’universo non
patrimoniale - la messa in gioco di un modello articolato lungo tre
“fuochi” generali: (I) ciò che fa capo alle funzioni del corpo e
della mente; (II) l’insieme dei patemi d’animo e delle sofferenze
interne; (III) le attività realizzatrici dell’essere umano, quali
pregiudicate dall’aggressione a beni diversi dalla salute. Non è
difficile accorgersi - benché i “tagli” architettonici divergano
sensibilmente - come ciascuno dei riferimenti (e a riconoscerlo sono
gli stessi giudici del caso Barillà; ma già prima la 233/2003 della
Corte costituzionale) possieda le qualità per governare, nei tre
ambiti rispettivamente, una frangia significativa di ripercussioni.
Poche, infrequenti statisticamente, senza grande valore intrinseco,
le tipologie di malesseri o disappunti non riportabili – in via
diretta - sotto questa o quella delle tre egide. Quanto alle note
comuni ai tre settori: (a) si tratta di voci/universo
d’ampio raggio, tutte con un forte tasso di confederalità,
idonee comunque ad abbracciare sub-filoni (ripercussionali) alquanto
diversi e disomogenei; (b) benché nel segno di ispirazioni
differenti, ciascun’area appare tale da postulare, onde essere
gestita, approcci non circoscritti al mero scadenzario del diritto -
sensibili cioè ai suggerimenti di una molteplicità di discipline:
antropologia, medicina legale, economia, psichiatria, sociologia,
etc.; (c) all’interno di ciascun ambito saranno destinati a
giocare più modulazioni funzionali, variamente intrecciate fra loro:
scontata l’ovvia costante/imprescindibilità del motivo
reintegratorio, qui tenderanno a primeggiare co-finalità di tipo
sanzionatorio, là invece istanze di ordine preventivo, o
precauzionale, là ancora valenze di ordine distributivo,
riequilibratore, etc.; quasi sempre prevarranno, in concreto, mix
originali e particolari: si tratterà spesso di distribuzioni
correlabili al riguardo per i momenti strutturali della fattispecie
- combinazioni preziose in vista di un prontuario disciplinare, di
un self-help per i giudizi in corso; (d) ovunque potrà farsi
sentire il peso dei fattori idiosincratici, legati alle peculiarità
psico-fisiche della vittima - suscettibili di incidere variamente a
seconda del danno considerato (biologico, esistenziale, morale); i
riscontri del caso non potranno che avvenire in concreto, ope
iudicis; come risultato si avrà in tutti i casi un aggiustamento, in
più o in meno, del quantum decretato dalle tabelle; (e) ogni
figura del danno non patrimoniale, tenuto conto delle vicende di
base, tenderà ad entrare in scena non da sola; gli accoppiamenti e
le frazioni in materia sono destinati a variare: ben più spesso che
nel campo patrimoniale accadrà che siano riscontrabili, all’origine,
illeciti di tipo plurioffensivo: sicché il conto per il danneggiante
finirà non di rado per consistere: di un’ampia lista di legittimati
attivi, con più di una “vittima secondaria” da soddisfare; ciascuna
coi suoi cahiers de doléances specifici (esistenziale e morale
soprattutto).
23. Espansioni future
Più d’una allora, rispetto a tutto questo, le direttrici di cui è
ragionevole immaginare il consolidarsi, nella sala macchina della
responsabilità. E quella più significativa è rappresentata proprio
dall’incremento, quantitativo e qualitativo, che ci si può attendere
per gli esiti in ambito non patrimoniale - non sempre (bisogna dire)
attraverso i percorsi più collaudati della lex Aquilia. Due in
particolare, fra quelli emersi ultimamente nella law in action, i
comparti più “intriganti”, imprevedibili - che si segnalano
soprattutto sul terreno (del danno) esistenziale. (a) Un primo
cenno appare quello inerente al capitolo c.d. illeciti
endo-familiari - quando accade che ad arrecare la lesione sia il
componente di una certa famiglia, a subirla un altro membro dello
stesso nucleo domestico: un coniuge contro l’altro, i genitori o uno
solo di essi contro un figlio, i fratelli contro le sorelle, e così
via. E’ stato ben chiarito, al riguardo: non sempre - tra un
congiunto e l’altro - il ricorso ai mezzi del primo libro del c.c.
appare sufficiente a sciogliere i nodi dell’illecito: e non si vede
perché il ristoro (esteso secondo i casi al momento biologico, a
quello morale, a quello esistenziale) dovrebbe - qualora un danno
purchessia residui a quell’esercizio - non essere possibile alla
vittima. (b) Un secondo richiamo, ancor più significativo, è
quello relativo alle ipotesi di inadempimento contrattuale –
allorché sia la mancata esecuzione di una prestazione (quale
definita fra le parti, in sede pattizia) all’origine dello
spaesamento risentito dalla vittima. Gli esempi sono ancor più
numerosi, qui. Comportamenti negligenti da parte del medico,
destinati ad arrecare un danno biologico e/o morale al
contraente-cliente, nonché d. morali e d. esistenziali ai parenti.
Illeciti di vario tipo posti in essere dal datore di lavoro.
Scorrettezze compiute dall’agenzia turistica, dalla compagnia dei
telefoni, dalla società di trasporto. Inadempienze da parte del
locatore, che trascuri riparazioni a suo carico, costringendo per
anni il conduttore a una vita disagiata. Errori e dimenticanze del
parrucchiere, del fotografo, dello chaffeur, del cuoco, dei
musicisti, del sarto, proprio nel giorno delle nozze. E così di
seguito. Impossibile soffermarsi qui nell’analisi dei dettagli. E’
palese tuttavia come ci si trovi dinanzi, in ambedue le ipotesi, a
meccanismi alquanto singolari – anche dal punto di vista del danno
non patrimoniale (b1) Quanto all’ultima menzione, in particolare:
si tratta di frangenti in cui non è scontato che il titolare
potrebbe ambire a una protezione efficace, qualora fosse colpito in
via extracontrattuale: mentre saranno palesi le necessità di tutela
là dove il bene (antropologico) di cui al danno sia proprio quello
che il titolare – stipulando il contratto – aveva inteso coltivare o
promuovere. (a1) Quanto alla prima ipotesi. Data la delicatezza
del settore (che mette in causa sentimenti profondi, legami spesso
insondabili) occorreranno ex lege Aquilia soluzioni altrettanto
morbide. Ad esempio: bisognerà che ci si trovi al cospetto di danni
che un richiamo agli strumenti del primo libro (separazione,
divorzio, etc.) non varrebbe a neutralizzare; sarà necessario -
quando non siano in gioco obbligazioni al mantenimento - il
compimento di un illecito grave, commesso magari di proposito;
poiché lo scontro aquiliano dissolverà verosimilmente la famiglia, è
difficile immaginare che non dovranno promuoversi, contro il torto,
anche i rimedi di tipo familiare. E così via. Dettagli statutari
a parte: ciò che colpisce è il vigore con cui il danno non
patrimoniale viene bussando - qua e là - alle porte dei tribunali. E
se diverso appare il percorso lungo cui argomentare la possibile
condanna del defendant (qua, la forza dell’accordo iniziale fra le
parti; là, l’impegnatività della famiglia e delle sue regole, che
prevedono doveri, i quali hanno per scopo proprio il benessere
spirituale dei singoli), è palese come ci si trovi davanti, per
ambedue i capitoli, a meccanismi destinati a operare come una sorta
di “cavallo di Troia”.
Le poste (esistenziali e morali) che entrano nella roccaforte dell’
illecito avranno da quel momento vita propria - e tenderanno a far
valere a 360° i loro diritti di cittadinanza, lungo ogni altro
contesto segnato dall’ingiustizia.
24. Riequilibri interni
Altri movimenti significativi (nella geografia interna del danno non
patrimoniale) sono poi quelli relativi agli “adeguamenti di
percezione” e ai ritocchi formali di catalogo, che periodicamente
avvengono in dottrina e in giurisprudenza - riguardo a quella che è
la sostanza delle compromissioni arrecate. Le direzioni della
scoperta, e dei correlativi spostamenti, appaiono in proposito più
d’una. (i) Ad esempio: diventa evidente all’improvviso come non
sarà più lecito iscrivere sotto il segno della patrimonialità
(l’essenza di) ciò che di sgradevole capita – giorno dopo giorno –
nel momento in cui si sia rimasti vittime di un’immissione sonora,
atmosferica, sussultoria, elettromagnetica, odorosa, etc. Più
precisamente: ci si accorge un certo punto come - insieme ai
contraccolpi economici, a carico di chi abbia subito iniziative del
genere; o accanto all’eventuale insorgere di patologie psichiche o
fisiche; o in parallelo con l’eventuale patimento di sofferenze - vi
siano, nella quotidianità delle vittime, molteplici ripercussioni
sul terreno relazionale/antropologico. Riflessi destinati ad aver
luogo, altrettanto frequentemente, anzi con regolarità (statistica)
pressoché assoluta, lungo i diversi ambiti intrusivi. E che
finiscono - quasi sempre - per costituirsi come l’autentico nucleo
negativo/ossessivo del male, dedotto in giudizio. Perché non
chiamare quegli inconvenienti con il loro vero nome, per l’avvenire,
e registrarli sotto la giusta casella aquiliana? (ii) Oppure: ci
si accorge come - nelle pieghe di cui è disseminata la carriera di
un malato, divenuto tale a seguito dell’illecito altrui - tendano a
nascondersi frequenti momenti di negatività/illiceità, irriducibili
per se stessi all’universo del “biologico”, comunque del “fisico” in
senso stretto. Momenti connessi a questa o a quell’aggressione,
dentro e fuori la struttura sanitaria, contro un determinato diritto
della personalità (decoro, riservatezza, consenso, modalità
comunicative, false diagnosi, abusi, autoritarismi, etc.). Oppure
legati al pregiudizio di una sottovoce o dell’altra, fra quelle non
strettamente anatomiche o fisiologiche, nel quadro di torti pur di
matrice biologica: menomazioni dell’equilibrio psichico, maternità
perduta, aborto traumatico, handicap sessuali, lesioni all’olfatto o
al gusto, compromissioni estetiche, e così via. (iii) O ancora:
diventa palese, da un certo momento in avanti, la scarsa proprietà
giudiziale di una criteriologia orientata ad archiviare sotto il
segno “psi” voci inerenti ai capitoli - tutti esteriori - della
quotidianità peggiorata, delle delusioni o dei degradi per il
fare/essere, degli sconvolgimenti nell’agenda. E siamo alle figure
(ben note alle corti) della vacanza rovinata, delle lesioni sessuali
arrecate al coniuge, dei guasti all’ambiente, delle violazioni dei
diritti del lavoratore al riposo, dell’uccisione o della
macroinvalidazione di un familiare, degli attentati alla privacy,
dell’ abitazione insalubre per colpa del locatore, e così via.
24.1. Che cosa cambia
Che dire al riguardo? Si tratta di itinerari di trasformazione,
nella mappa del danno non patrimoniale, fra i più significativi
dell’ultimo periodo - e ciò per vari motivi, sempre più chiari
ormai:
- non è detto che i ritocchi, di cui prendere atto, si limitino
sempre a un gioco interno, di smistamento tra lemmi tutti già
preesistenti; talvolta il risultato si esprimerà nella nascita di
nuove categorie di danno, o almeno di locuzioni inedite, più o meno
persuasive e durature: è quanto è spesso accaduto in passato (d.
alla vita di relazione, d. ambientale, d. emotivo, d. alla serenità
familiare, danno edonistico, etc.), e anche più recentemente (d.
esistenziale):
- ogni addizione ha l’effetto di arricchire la partita interessata,
che vede mutare così la sua fisionomia, e variare la propria forza
attrattiva; per altre voci accade invece l’opposto: meccanismi più
complessi e sottili del previsto, dunque; esiste un calibro ideale
verso cui ogni figura tenderà, né eccessivamente ampio (d. non
patrimoniale) né troppo ristretto (tante germinazioni degli ultimi
vent’anni); le misure sfocate per eccesso o per difetto sono
condannate o durare poco, o riescono comunque di scarsa utilità;
- fino a un certo punto, è giusto dire che ci si trova al cospetto
di aree (del danno non patrimoniale) fra le meno costose e
impegnative: i trapassi linguistici o le innovazioni nominali non si
traducono, hic et nunc, in aumenti nella quantificazione
complessiva: ciò che ha luogo è semplicemente una corresponsione
riparatoria sotto altra veste, senza che le cifre finali aumentino
granché; talvolta, la maggior correttezza della neo-qualificazione,
dal punto di vista formale, può essere anzi all’origine di
risarcimenti più contenuti, ogniqualvolta ci si avveda che l’impatto
di quel certo capitolo
(nell’universo delle vittime) era stato in effetti sopravvalutato.
25. Nuove voci funzionali
Direttrici di espansione vera e propria (secondo quanto alcuni
episodi suggeriscono, nella giurisprudenza dell’ultimo periodo) sono
invece quelle relative all’ affiancarsi di una serie di compiti,
tecnico/politici, non strettamente ortodossi per la lex Aquilia -
ulteriori rispetto a quelli svolti correntemente; distinti comunque
rispetto alla finalità che primeggia nell’illecito, ossia il
risarcimento del danno. Due i riferimenti da considerare
soprattutto. (a) Un primo accenno è quello relativo alla
possibilità che la condanna nasca talvolta - sul terreno del danno
non patrimoniale - non già con l’obiettivo di neutralizzare qualche
“perdita” (al conto in banca o alla sfera personale di qualcuno),
bensì con l’intento di esprimere una sorta di biasimo, di
riprovazione, rispetto alla condotta posta in essere dal convenuto.
Così, soprattutto, in certi casi di chiamata al risarcimento nei
confronti della p.a. – relativamente a qualche (episodio di)
sanzione irrogata senza fondamento, o a qualche micro-persecuzione
burocratica di un cittadino. Ad esempio, il recente caso di
Perugia (siamo nel 2000), finito addirittura in Cassazione (la
sentenza del S.C. è del 2004). Fattispecie - ricordiamo - di un
automobilista al quale era stata inflitta una contravvenzione per
violazione del divieto di accesso in zona a circolazione limitata.
Nonostante il malcapitato avesse fatto presente al vigile
accertatore di essere munito di permesso per accedere al centro
storico, questi era rimasto fermo nella sua posizione,
posizione avallata successivamente dal Comando dei vigili urbani. Di
qui la necessità per la vittima di adire le vie legali. Il giudice
umbro - parlando di “frustrazione che il cittadino avverte nei
confronti dell’Autorità, con conseguente turbamento e sensazione di
totale impotenza e afonia, anche allorché sa di trovarsi dalla parte
della ragione!”, e precisando potersi parlare in relazione a ciò,
oltre che di un sia pur lieve danno patrimoniale, anche di un “danno
alla salute” - condannerà il Comune a (un risarcimento per)
complessive 200.000 lire . Com’è palese: non si può dire che il
giudice (altre sentenze appaiono ancor più laconiche) indugi più di
tanto circa le vere ragioni che l’hanno indotto a quell’esito.
Colpisce tuttavia - allorché si scorrono le righe della motivazione
- la frequente insistenza, da parte dell’estensore, circa il dato
dell’intollerabilità dei contegni posti in essere dalla p.a. E ciò,
tanto più a paragone dell’evasività con cui viene trattato nella
pronuncia, invece, il punto dei danni patiti della vittima (ma non
si stava parlando di responsabilità extracontrattuale?) - o tenuto
conto della scarsezza di informazioni fornite in materia.
Sorprende, soprattutto, la disinvoltura con cui la decisione fa
riferimento a figure (di danno) tanto abusate in passato, quali
“ombrelli” sotto cui dar riparo pressoché a qualsiasi tipo di
disagio, quanto visibilmente impresentabili come involucri per le
prevaricazioni e i malesseri del caso. Difficile non far capo, in
definitiva, alle chiavi “decodificatorie” di cui sopra. Prendendo
atto come obiettivo del giudice sia per l’appunto - dinanzi a
ipotesi del genere - (a1) una censura formale da esprimere, quanto
all’arroganza dimostrata dal defendant; nonché (a2) un
suggello/riscatto per le umiliazioni inflitte alla vittima. E
riconoscendo nel contempo come i riferimenti al danno non
patrimoniale - che pur si afferma a parole di risarcire - altro non
sono in realtà che un “di più” di maniera, dal tenore essenzialmente
simbolico (come dimostra anche la modestia delle cifre). (b)
Un’ipotesi non tanto diversa è quella in cui il convenuto figuri
aver operato, contro la vittima, nel quadro di una determinazione
dolosa - magari con un vero e proprio animus nocendi. E’ quanto
vediamo accadere, ad esempio, sul terreno di talune fattispecie di
mobbing, oppure di licenziamento ingiurioso; o ancora in ambito
familiare, per certi casi di maltrattamenti, o ancora in ipotesi di
omesso mantenimento dei figli; oppure in materia di beni naturali,
con riguardo a talune vicende di inquinamento, oppure di immissioni
prolungate nel tempo. Trattasi di situazioni diverse, come si
vede, rispetto a quelle sopra segnalate (il danneggiante non è, qui,
un soggetto necessariamente “forte”; non c’è da parte sua soltanto
colpa lieve o grave, ma addirittura malignità, più o meno raffinata)
- e tuttavia ad esse assimilabili, per vari aspetti, su un terreno
di politica del diritto. A entrare in gioco sono, comunque,
valutazioni e orizzonti non riducibili a quanto accade di consueto.
Ed ecco allora il filo conduttore. Il danno - che pure esiste nel
secondo caso, in misura anche non piccola, e appare causalmente
collegato all’azione - di fronte a semplici negligenze dell’agente o
magari anche a trascuratezze di un certo rilievo non sarebbe,
verosimilmente, qualificabile come ingiusto. Una volta che il dolo
entri in scena, tutto il quadro ricostruttivo si modifica.
L’equilibrio nel bilanciamento degli interessi cambia di
significato, ogni ragione giustificatrice per il defendant si
appanna: anche voci (non patrimoniali) come quelle di tipo morale o
esistenziale, delle quali non si sarebbe magari tenuto conto,
diventano nel mutato contesto casi riparabili (o lo saranno comunque
in misura superiore: cfr. art.18 della legge 349/1986
sull’ambiente). 26. Raccordi
E’ palese, in merito alla casistica testé ricordata, la necessità di
un serio approfondimento. Già a prima vista spiccano comunque alcuni
elementi: (i) qui come là, le funzioni messe in campo dal giudice
non appaiono addirittura di segno opposto, rispetto alle
istanze affidate tradizionalmente all’illecito; in parte esprimono
motivi davvero autonomi, in parte possono dirsi strumentali -
piuttosto – alla miglior coltivazione di queste ultime; (ii) la
fenomenologia in questione verrà rafforzandosi, con tutta
probabilità, non solo via via che si accentui la sensibilità
rispetto alle valenze “politiche” che sono in gioco, ma anche man
mano che diminuisca (in generale) la disponibilità dell’ordinamento
a colpire, in ipotesi simili, l’autore con misure di tipo penale o
amministrativo – o che queste ultime vedano scemare, in ogni caso,
la fiducia (nutrita fino a quel momento) circa le loro attitudini di
sapore araldico/stentoreo; (iii) poiché è ben raro, in vicende
simili, che ricorrano momenti di danno biologico in senso stretto
(anche sub specie psichica), o che siano riscontrabili condizioni di
autentico dolore nell’offeso, è verosimile che la ategoria su cui
far conto per “vestire all’aquiliana” le condanne inflitte
all’autore sarà, per il futuro, soprattutto quella del
d.esistenziale. Nel cui suggello sempre più fermo, da parte della
Cassazione, va colto insomma un passaggio destinato a facilitare
alla responsabilità civile lo svolgimento dei suoi compiti di
“supplenza”, nonché il puntello in vista di verdetti sensibili
comunque alle necessità di giustizia.
27.
Danni plurimi e combinazioni ricorrenti Rimane infine da
saggiare – nell’ottica di un ampliarsi dell’aerea del risarcimento,
quale si annuncia per l’immediato futuro, sul terreno dell’art. 2059
c.c. – l’attendibilità di una (ricerca volta alla) messa a punto di
alcune indicazioni toponomastiche. L’obiettivo è quello di
un’articolazione ragionata, nella mappa dei danni non patrimoniali,
attraverso la rifinitura di una serie di combinazioni, distinte
secondo le fattispecie considerate. E’ presto per dire se e fino a
che punto tutto ciò sarà attuabile. Sulla carta (occorre dire) le
premesse favorevoli non mancano: nelle tipologie degli illeciti più
diffusi, è facile avvedersi come non siano poche le costanti/serialità
d’ordine morfologico, distribuite lungo i vari crinali che
interessano: - “struttura del fatto”: possibilità (ad esempio) di
ravvisare in concreto una sola condotta oppure più condotte dannose;
illeciti istantanei o invece prolungati nel tempo; comportamenti che
ogni volta violano uno solo, ovvero più diritti della vittima; più
eventi o un solo evento come effetti dell’azione od omissione; e
così via; - “numero delle vittime”: fatti che colpiscono un solo
soggetto, oppure una molteplicità di individui: nel secondo caso,
che danneggiano tutte le vittime secondo le stesse modalità, oppure
destinati a gravare in forma diversa sull’una piuttosto che
sull’altra; e via di seguito; - “incidenza dei momenti
idiosincratici”; prevalenza, secondo i casi, degli elementi
destinati a rendere il (potenziale) danneggiato più temprato o più
indifeso del consueto; natura fisica o psichica degli stessi;
maggiore o minor possibilità di risalto per momenti simili, sotto il
profilo giuridico; attitudine delle predisposizioni a interessare
tutte piuttosto che alcune soltanto, tra le classi di illeciti; etc.;
- “colpevolezza”: vocazione dei fatti in causa ad atteggiarsi come
risultati possibili di una colpa e di un dolo, oppure
prevalentemente o esclusivamente di uno solo dei due (casi di dolus
in re ipsa, ad esempio); - “causalità”; frequenze (e aspettative)
nella messa in gioco di uno piuttosto che dell’altro criterio
limitativo, o di una pluralità di essi, a seconda delle ipotesi; -
“tipologie dei danni”: situazioni in cui non potrà mancare il
prodursi di un d. biologico; o invece di un d. morale; o piuttosto
di un d. esistenziale; o in cui si verificheranno incroci di vario
tipo, fra l’uno e l’altro. Con riguardo a quest’ultimo punto
(occorre aggiungere) non sembra impossibile spingere più a fondo
l’analisi: puntando a un censimento delle figure di illeciti secondo
le graduazioni fra i pregiudizi che tendano, nei vari scenari, a
contraddistinguerle - e giungendo a corredare il riscontro di
ciascuna di esse con altrettanti paradigmi di orientamento. Già a
prima vista non è difficile rendersi conto della verosimiglianza di
tutta una serie di intrecci, congegnati singolarmente come segue:
malpratice medica: è un campo che appare dominato abitualmente dal
(patimento di un) danno biologico; il danno morale avrà di solito un
certo peso, il d. esistenziale varrà soprattutto per i familiari;
incidenti stradali: la combinazione sarà di norma la medesima;
(c) immissioni; scarso si annuncia qui il risalto del d. morale,
notevole quello del d. esistenziale; raro che possa determinarsi un
danno biologico in senso stretto; (d) diffamazione: gran parte
delle ripercussioni sarà stavolta di tipo sofferenziale, non
marginale il ruolo per il d. esistenziale; rara l’eventualità di
riflessi biologici; (e) inadempimento degli obblighi di
mantenimento familiare: il danno è in questi casi soprattutto di
natura esistenziale, le altre tipologie saranno pressochéassenti;
(f) processi lumaca: di d.biologico tende ad essercene ben poco,
qui; il d. esistenziale farà sentire quasi sempre la sua presenza,
quello morale può assumere occasionalmente un certo peso; (g)
lesioni delle capacità sessuali del partner; pregnanza delle voci
esistenziali, bassa consistenza delle altre. E così di seguito. Si
tratta, è appena il caso di aggiungere, di indicazioni
facilmente raccordabili con gli elementi di cui sopra, relativi alla
struttura delle fattispecie, alla colpevolezza, alla causalità, etc.
E neppur sembrano inimmaginabili - nella costruzione degli schemi in
questione - tavole in cui i rapporti probabilistici per le varie
categorie di danni vengono espressi in termini aritmetici, gruppo
per gruppo. Il giudice si vedrà messo, così, nella condizione di
sapere in anticipo (sulla base di congrue pre-rubricazioni) come le
voci non patrimoniali tenderanno a modularsi, nella vicenda affidata
al suo magistero - e magari in condizione di impostare, alla luce di
standard predeterminati, le scelte organizzative dell’istruttoria.
E’ una semplificazione che potrebbe non di rado rivelarsi
preziosa. Paolo Cendon
(Professore ordinario di istituzioni di diritto privato – Università
di Trieste)
Mi hanno distrutto, lascio l'Italia Alcuni affezionati lettori
trovano forse troppo vibranti alcune pagine di questa sezione. Se
non traggono un diretto e personale beneficio dall'ingiustizia, sono
esseri umani assai fortunati, che non sanno dove stanno al mondo o
non hanno di che lamentarsi. Costituiscono una minoranza. Altra
minoranza, caso eccezionale, ma simbolo delle sofferenze di una
maggioranza, è Daniele Barillà, scarcerato dopo ben sette anni e
cinque mesi di carcere e dopo essere stato condannato in primo
grado, appello, cassazione.
Era stato condannato per un grossolano e tracotante scambio di
persona. Si trovava al posto sbagliato nel momento sbagliato.
Guidava una macchina con i numeri di targa QUASI uguali a quelli di
un mammasantissima della droga. Condannato a 18 anni.
Il suo caso è stato riaperto per una serie di circostanze fortunate
(soprattutto, è stato scagionato da cinque pentiti), altrimenti
starebbe ancora a marcire in galera.
Il giorno in cui è venuta fuori la notizia, La Repubblica parlò
sussiegosamente di <<uno spaventoso equivoco costato sette anni di
carcere al protagonista e quattro processi allo Stato>>. Il Corriere
della Sera concluse il suo servizio raccontando che Daniele Barillà
avrebbe dichiarato: <<Il mondo per me è finito quando sono entrato
in carcere. Ho perso il lavoro, ho perso gli amici… non ho mai perso
la fiducia nella giustizia>>. Non è vero che ormai tutto è perduto:
probabilmente qualche pernacchia è rimbombata nei piani alti di via
Solferino. Reintervistato il giorno dopo, dal Corriere della Sera
(19 luglio 2000, p. 17) che titolava il servizio con lo stesso
titolo qui riprodotto, Daniele Barillà ha potuto esprimere più
compiutamente il suo pensiero, dichiarando fra l'altro: <<Me ne vado
all'estero. Non so dove, però lontano. Fuori dall'Italia….Io sono
innocente, sono innocente, sono innocente. L'ho detto tutti i
giorni, ogni ora, in quattro carceri e quattro processi…Denuncio i
carabinieri che hanno fatto l'indagine e mi hanno buttato in galera.
Denuncio anche il capitano Ultimo. Sì, lui, quello che ha trovato
Totò Riina. Era stato fra i miei accusatori, pensava che io fossi
colpevole. … Mi hanno arrestato il 13 febbraio 1992. Sono in
macchina, mi bloccano i carabinieri. Calci, schiaffi, pugni. Mi
portano a Milano, in caserma, mi mettono un giaccone sulla testa. A
San Vittore il mio vicino è Mario Chiesa: a lui arrivano le pizze in
cella. A me niente… Faccio lo sciopero della fame, mi rivolgo a
Borrelli. Che intercede per me, scrive ai giudici toscani: lettera
cestinata. Capita nel pieno della guerra tra Procure di Milano e
Firenze… Nel 1997 muore mio padre: mi danno il permesso per i
funerali, però mi fanno arrivare tardi. E mi portano solo al
cimitero, per tre minuti: in catene... Me ne andrò all'estero,
comincerò da capo. Lo psicologo in carcere scrisse che ero
pericoloso perché non ravveduto. E di che dovevo ravvedermi?>>
Ripeto: Daniele Barillà non è un caso isolato. E' un simbolo. Gli
ultimi dati che ricordo a memoria si riferiscono al 1997: in quell'anno
furono presentate quasi 1000 richieste di indennizzo per ingiusta
detenzione. Richieste di indennizzo relative ad errori documentati e
riconosciuti come tali. Se consideriamo che soltanto in alcuni casi
si raggiunge la certezza definitiva in merito ad un errore, mentre
sicuramente ci sono molte altri casi in cui l'errore c'è, ma non può
essere documentato, e sicuramente ci sono anche moltissimi altri
casi di errori riconosciuti a persone che rinunciano a richiedere un
risarcimento per la paura totale e infinita di riavere a che fare
con avvocati e cancellieri, possiamo dire che con certezza ogni
giorno diverse persone sono vittime di errori sanguinari della
giustizia, nel campo penale, nel campo civile, e soprattutto in
quello amministrativo, che meriterebbe un discorso più ampio e più
dettagliato. Perché chi è minimamente e onestamente al corrente di
come funziona la giustizia in Italia, sa bene che le cose vanno
peggio che nell'America di Rocco Barnabei. |