Ante Litteram

Contributi sui temi di maggiore rilievo trattati dall'Associazione Articolo643


Nel nostro Paese esiste ancora un residuo barbarico dei secoli passati: quando il sospetto bastava a trasformarsi in una condanna. Specialmente quando la vittima apparteneva ad una categoria “da punire” o bisognava dare il “buon esempio”, al fine di rafforzare il potere del despota di turno con il terrore.

Oggi, che fortunatamente i despoti sono stati tutti abbattuti, questo “vuoto” di potere viene qualche volta occupato da alcuni Pubblici Ministeri, ( che trovano subito ascolto in alcuni colleghi GIP) quando per uno strano e fortunoso incrocio la richiesta di custodia cautelare trova di turno il GIP più rigido e più propenso ad utilizzare la custodia cautelare – unica “qualifica” ammessa nel nostro Sistema - in una specie di punizione preventiva , tale da provocare “a volte” prima uno strano pentimento e poi la “confessione”.

Nel frattempo, le carceri si riempiono fino all’inverosimile di detenuti in attesa di giudizio, gran parte dei quali sono degli incensurati che non hanno mai conosciuto il carcere in precedenza e che poi, a giudizio terminato, riceveranno una somma a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione (somma di cui avrebbero fatto veramente a meno), e che pur grava in maniera determinante sulle esangui casse dello Stato.

E’ pur vero che agli inizi della nostra professione avemmo addirittura a conoscere il medioevale “Ordine di cattura”, quando un Pubblico Ministero poteva, da solo, decidere di imprigionare un indagato per un tempo pressoché indefinito.

Successive vicende giudiziarie, forti pressioni dell’opinione pubblica, la ribellione di tanti galantuomini, forse, principalmente il cosiddetto caso Tortora, portarono alla riformulazione di tali odiosi Istituti.

Con uno sforzo legislativo encomiabile si passò dalla carcerazione preventiva, alla custodia cautelare, (balzo di civiltà notevolissimo) con l’impossibilità per un Pubblico Ministero di ordinare direttamente la cattura di un indagato, dovendo essa essere sempre eseguita da un Giudice terzo.

Purtroppo le buone intenzioni del legislatore e la deprecabile commistione tra PM e GIP, protagonisti di una identica carriera (sic!,) ha nel tempo vanificato l’intenzione del Legislatore e ha, di fatto, riportato la custodia cautelare al vecchio principio della custodia preventiva .

Con questi mutamenti e con la novella ermeneutica motivazionale, in cui non è difficile scorgere, nella cifra semantica, la cadenza sofistica di Gorgia da Leontini e di Anacleto da Mileto, siamo ritornati quasi senza accorgersene, alle assurde situazioni di un passato risalente a trent’anni fa e che oggi molto spesso si ripresenta.

E’ pur vero che contro “ l’Ordinanza di custodia cautelare”, emessa dal GIP, che interroga quasi immediatamente il catturato, è ammesso il ricorso al Tribunale del riesame (cd. Tribunale della Libertà).

Ma anche quest’Organo, composto da Magistrati della medesima carriera che convivono nel medesimo contesto culturale, è nell’impossibilità di valutare compiutamente le ipotesi accusatorie, nei ristretti tempi a disposizione, finendo per confermarsi alle motivazioni contenute nelle lunghe e farraginose Ordinanze di custodia cautelare.

Nel frattempo le carceri scoppiano di detenuti in attesa di giudizio, con danni gravissimi per i cittadini, per la credibilità della Magistratura e per le casse dello Stato che ormai non riescono più a pagare i risarcimenti per le ingiuste detenzioni, formulando sempre nuovi capitoli di spesa.

Difficile capire perché ciò stia accadendo e il Sistema stia degenerando nel modo anzidetto.

Alcuni pensano che di fronte ad un attacco da parte del ceto politico, la Magistratura tenti di mostrare inflessibilità, per trasformarsi sempre più in un “Potere” alternativo (dimenticando che sono un ordine e non un potere: liberi cioè di fare ciò che gli viene ordinato di fare); altri pensano che invece questi lunghi e spesso inutili periodi di custodia cautelare vengano inflitti sapendo che è l’unica vera punizione che riuscirà a subire il delinquente; e ultimo, ma non per ultimo, c’è chi invece pensa (facendo … peccato) che la custodia cautelare sia un momento di “riflessione” per avvicinare l’indagato al “confessionale”.

Poco importa quale sia la verità.

Quel che va qui ribadito, è la necessità di una totale correzione del Sistema, affinché storture di tale genere non abbiano più a verificarsi e la nostra Civiltà Giuridica, di millenaria osservanza, non debba essere ogni giorno svergognata a causa di pochi “protagonisti del nuovo corso” .

Ciò detto siamo pronti a proporre quello che andrebbe fatto.



LA NOVELLA DE LIBERTATE





Il Legislatore dovrebbe recepire una modifica non difficile da attuare: tra l’altro a basso costo.

Dovrebbe cioè sostituire al Tribunale del riesame (della Libertà) il Tribunale delle misure Cautelari.

Questo sarebbe un organo collegiale che, in camera di consiglio (ovviamente segreta), possa decidere sull’istanze di custodia cautelare avanzate dal PM.

A maggior garanzia che non si trascurino elementi a favore dell’indagato, questi dovrebbe essere rappresentato da un nuovo Organo da costituire sotto il nome di “Difensore del Catturando”; appartenente ovviamente ad un ruolo diverso dalle parti in causa e rispondendo, nel segreto della sua funzione, soltanto alla propria coscienza.

Dopo aver ascoltato le parti in causa l’Organo collegiale assumerà o meno la decisione di privare della libertà personale l’indagato.

Contro la decisione di tale Organo rimane sempre la possibilità di un Ricorso di riesame da tenersi questa volta dinanzi ad una sezione a rotazione della Corte D’Appello territoriale, con pedissequo eventuale Ricorso per Cassazione per eventuale violazione di Legge.

Come è agevole osservare non si propongono delle modifiche comportanti costi nell’Ordinamento; forse solo un maggior impegno per le varie sezioni della Corte D’Appello; immaginando che il difensore civico del catturando, uomo di grande prestigio (Giurista, Docente, ma non Avvocato) svolga la propria funzione in via Onorifica e non retribuita.

Sarebbe anche utile dare nuove direttive all’instaurando Tribunale delle misure cautelari affinché, con norme prefissate, vengano esclusi dalle Custodie infra-murarie gli incensurati indagati per reati non violenti, la cui pena minima in concreto , ridotta per le attenuanti e per i riti speciali sia al di sotto dei tre anni.

Dovrebbe inoltre il Legislatore riscrivere totalmente le misure interdittive , formulandole alcune per i vari tipi di reato e sicuramente più utili della custodia cautelare al fine di attuare quella prevenzione prevista dall’art. 274 c.p.p. .



Non crediamo che una riforma di tale genere necessiti di lunghe riflessioni o possa o debba trovare ostacoli nei vari gruppi parlamentari.

Certo che se si andranno a raccogliere le opinioni delle Procure e si vorrà continuare a fare le Leggi secondo i loro suggerimenti, non riusciremo mai ad attuare riforme concrete che siano altamente garantiste perché, proprio in senso di ermeneutica del concetto, la mentalità del PM non si “forma” in via garantista , ma senz’altro si impregna del sospetto che, si trasforma spesso in un dubbio e, a volte, sfocia in ossessione: alla ricerca di una verità assoluta che è stata espulsa dal nostro pensiero dall’avvento dell’Illuminismo.



Mario De Caprio

Cassazionista,

Penalista del Foro di Roma.

Media

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