Giurisprudenza

10 aprile 2008    Suprema Corte

Corte Suprema di Cassazione Sentenza n. 17718-2008

Corte Suprema di Cassazione - Penale

Sezione IV

Sentenza n. 17718/2008

udienza del 10 aprile 2008

deposito del 05 maggio 2008

 

Fatto-Diritto

R.G. chiedeva alla Corte d'Appello di Catania la liquidazione a sensi degli artt. 314 c.p.p. e ss. dell'equa riparazione per violazione dei propri diritti subita nell'ambito di un procedimento in cui era stato oggetto di un trattamento sanitario obbligatorio, successivamente dichiarato illegittimo.

La predetta corte territoriale dichiarava l'inammissibilità dell'istanza in quanto la normativa in questione prevedeva la concessione dell'indennizzo solo per l'ingiusta custodia cautelare, istituto al quale non poteva essere assimilata la privazione della libertà per altra causa.

Avverso all'ordinanza pronunciata in data 7.3.2006 il R. ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione ed erronea applicazione della legge penale per la mancata estensione della normativa invocata al caso di specie in quanto lo spirito della medesima consiste nel riconoscimento che chi è stato privato ingiustamente della libertà deve trovare una riparazione, rispondendo alle esigenza di dare pratica attuazione all'art. 2 Cost., u.c..

Il ricorrente sottolinea che anche nel caso sottoposto all'esame della corte catanese la restrizione della libertà era conseguenza di un errore giudiziario, in quanto il giudice tutelare che aveva convalidato l'ordinanza del sindaco di Florida aveva compiuto un errore giudiziario, errore evitabile se avesse usato la diligenza richiesta al suo compito di controllo; che la restrizione in ospedale psichiatrico produce effetti similari, se non più gravi di quelli propri della detenzione, con ripercussioni sull'immagine, sulla vita di relazione, sull'identità personale, sull'attività lavorativa e professionale, provocando discredito e squalifica sociale; che esso ricorrente non poteva giovarsi di altre forme di tutela riparatorie accennate dalla corte d'appello in quanto il TSO non era mai stato dichiarato illegittimo, nè tale pronuncia si poteva ottenere essendo stati esperiti senza successo tutti i mezzi di impugnazione possibili; che la illegittimità ed illiceità del provvedimento coattivo erano emersi in un procedimento penale in cui non era parte il comune di Floridia, per cui tale decisione non era opponibile all'ente pubblico, nè poteva essere chiesta la revocazione della sentenza che aveva definito la questione di legittimità del ricovero medesimo; che nel caso di omessa applicazione della normativa invocata ne andava ravvisata la incostituzionalità nella parte in cui non riconosceva il diritto alla riparazione nel caso di restrizione della libertà per illegittimo o illecito T.S.O. essendo in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost..

Con successiva memoria depositata in data 28 marzo 2008 il ricorrente insisteva nell'istanza e riassumeva gli argomenti posti a base del ricorso sotto il profilo della sussistenza di violazione costituzionale.

Il Procuratore Generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avvocatura dello Stato si costituiva con memoria opponendosi al ricorso, ma svolgendo argomenti eccentrici rispetto alla questione proposta dal R. in quanto richiamava la giurisprudenza di questa Corte in tema di colpa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.

Il ricorso è manifestamente infondato e va dichiarato inammissibile.

Come ha sottolineato la corte catanese non vi è dubbio che la sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio effettuato al di fuori del paradigma legale costituisce una illecita ed ingiusta privazione della libertà personale, ma l'istituto invocato è ristretto in una cornice molto precisa che riguarda le fattispecie di detenzione cautelare ingiusta disposta ed eseguita in un ambito penale.

Tale diritto, anche se si colloca all'interno del tema dell'errore giudiziario è stato introdotto nella legislazione vigente solo con gli artt. 314 e 315 c.p.p. e si deve escludere di rinvenire la sua fonte normativa in norme sopranazionali ed in particolare nell'art. 5 par. 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848 d in altre convenzioni, considerato che queste prevedono un generico diritto alla riparazione, per cui assumono solo il valore di un impegno dello stato, mentre non possono trovare immediata applicazione per la mancanza di una disciplina di tale diritto, essendo necessaria l'adozione da parte degli stati contraenti di strumenti idonei (Sezioni Unite 29 maggio 1992, n. 2, Giovannini).

Ne consegue che l'istituto della riparazione in esame non può trovare applicazione analogica in quanto tutta la disciplina, dal maturarsi del diritto alla fonte genetica dello stesso, alla delimitazione di limiti indicati nella previsione di condizioni ostative riguarda la custodia preventiva ingiustamente subita.

Anche le pronunce della Corte Costituzionale che hanno allargato le maglie dell'applicazione di tale istituto si inseriscono nel paradigma della perdita della libertà per ingiusta detenzione cautelare.

Altre norme sono state introdotte nell'ordinamento per la tutela del cittadino vittima di errori giudiziari che non abbiano comportato tale situazione (v. L. n. 117 del 1988 in ordine al risarcimento dei danni cagionati dai magistrati nell'esercizio delle loro funzioni) ed ancorchè vi sia una differenza sostanziale tra la natura indennitaria e la natura risarcitoria degli istituti, come sostenuto dalla difesa, non vi è dubbio che entrambe rientrano nel concetto più ampio di riparazione prevista dalle convenzioni citate a tutela del cittadino e dei suoi rapporti con la magistratura. Nonostante sia indubitabile che il TSO illegittimo colpisce la persona in modo simile all'ingiusta detenzione perchè determina la restrizione della sua libertà personale ed effetti negativi sull'immagine, le relazioni ed il campo lavorativo, rientra nella scelta del legislatore l'avere previsto una speciale procedura per l'errore giudiziario cautelare e l'avere escluso dalla medesima altri tipi di errori, che tuttavia non sono privi di tutela, anche se diversa non solo nei confronti dei soggetti implicati nella vicenda, come in questo caso il Comune di Floridia, ma anche direttamente azionando il diritto nei confronti dello stato per il principio della responsabilità civile della magistratura.

Il fatto che il ricorrente non sia nelle condizioni di avvalersi di tali rimedi non può incidere sulla questione dell'applicazione di una procedura riservata ad altre condizioni oggetti ve, perchè è in linea astratta che va considerata la questione, non essendo chiaro per quale ragione l'interessato abbia fatto scadere i termini di cui poteva godere.

Pertanto non è ravvisabile alcun errore nella soluzione adottata dalla Corte di Catania che ha correttamente interpretato la normativa e parimenti deve considerarsi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale avanzata dal ricorrente perchè le situazioni prospettate sono diverse e giustificano il trattamento differente operato dal legislatore sotto il profilo dell'art. 3 Cost., mentre non si ravvisano violazioni dei diritti di difesa e dei principi solidaristici contenuti nella carta costituzionale.

La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi circostanze che comportino esclusione di responsabilità colposa nella proposizione di ricorso, alla luce della sentenza n. 186/2000 della Corte Costituzionale.

Vanno invece compensate le spese tra le parti private in quanto l'avvocatura dello stato ha trattato senza ragione un tema diverso da quello proposto dal ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della cassa delle ammende. Dichiara interamente confermate tra le parti le spese del grado. 

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