Suprema Corte

31 dicembre 2009    Suprema Corte

CASSAZIONE sentenza 31.12.2009 n. 28247

Cassazione civile, sez. I, sentenza 31.12.2009 n. 28247
Irragionevole durata del processo, indennizzo, quantum, precisazioni

La Sezione I

Svolgimento del processo - Motivi della decisione
Considerato in fatto:
che E.A., assumendo la intervenuta violazione dell'art. 6, par. 1, della Convenzione Europea di diritti dell'uomo, ha chiesto alla Corte d'Appello di Napoli la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento dell'equa riparazione del danno non patrimoniale, nonchè al pagamento delle spese giudiziali da distrarsi in favore del procuratore anticipatario, per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un giudizio, instaurato dinanzi al T.A.R. Campania con ricorso proposto in data 10.12.97 al fine di ottenere il riconoscimento della indennità di fine rapporto anche per il periodo compreso tra la data di avviamento al lavoro e sino a tutto il primo giugno 1984, data di assunzione a tempo indeterminato; che la Corte d'Appello, sul rilievo che, essendo stato il ricorso dinanzi al T.A.R. proposto il 10.12.1997 ed essendo stato deciso l'1.3.2005, era decorso un lasso di tempo dalla proposizione della domanda superiore a quello da ritenersi ragionevole per il giudizio di primo grado di tre anni e che per il danno morale, il solo liquidabile nel caso di specie, tenuto conto della quantificazione operata dalla CEDU nei casi analoghi a quello in esame, l'indennizzo poteva essere fissato nella misura di Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, ridotto ad Euro 900,00 per non aver il ricorrente sollecitato la decisione del ricorso depositando istanza di prelievo, condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto del periodo di durata non ragionevole, al pagamento di Euro 3.799,00, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento, in considerazione della mancata opposizione alla domanda da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che avverso detto decreto E.A. ha proposto ricorso per cassazione, denunciando:
la errata e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell'art. 6 par. 1 C.E.D.U. della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, nonchè difetto di motivazione, avendo il giudice a quo liquidato una somma esigua, quando, invece, avrebbe dovuto riconoscere 1.500,00 Euro per ogni anno di durata della causa, più 2.000,00 Euro, come previsto per le cause di lavoro e previdenziali;
la incongruità della motivazione ed il contrasto della statuizione di integrale compensazione delle spese giudiziali sia con la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo che con i principi generali del diritto processuale civile, in base ai quali all'accoglimento della domanda deve seguire la condanna alle spese;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri si è difesa con controricorso; considerato in diritto:
che la richiesta di un maggiore indennizzo è manifestamente infondata, atteso che la legge nazionale (L. n. 89 del 2001, art. 2 e L. n. 89 del 2001, art. 3 ,lett. a)), con una scelta di una tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all'art. 6 CEDU, impone di correlare l'indennizzo al solo periodo di durata eccedente quello ragionevole e che non risultano violati i parametri indicati dalla CEDU per la liquidazione dell'indennizzo, avendo il giudice a quo applicato il parametro minimo, indicato dalla CEDU, di Euro 1.000,00 per ogni anno di durata non ragionevole, ridotte ad Euro 900,00 in mancanza di attività sollecitatoria, mediante il deposito di istanza di prelievo, da parte della ricorrente;
che il bonus di Euro 2.000,00 non va riconosciuto in ragione della materia del processo presupposto, ma può esserlo soltanto in ragione di particolarità del caso concreto, che possano giustificarlo e che il ricorrente deve riferire d'avere allegato dinanzi al giudice di merito, cosa che non risulta dal ricorso (al fine della autosufficienza dello stesso) abbia fatto;
che fondata, invece, è la censura relativa alla integrale compensazione delle spese, dovendo queste essere liquidate sulla base del principio di causalità, non avendo il ricorrente una possibilità diversa da quella processuale per ottenere il riconoscimento di un diritto che nasce dalla eccessiva durata del processo presupposto, cui hanno dato causa disfunzioni dell'apparato giudiziario, e non potendo, conseguentemente, la compensazione ritenersi giustificata dal fatto che la Presidenza del Consiglio non si sia costituita in giudizio o che questa non abbia dato causa al presente processo; che, peraltro, essendo stata la domanda relativa all'indennizzo soltanto parzialmente accolta, può ritenersi giustificata la compensazione in ragione della metà delle spese del giudizio di merito, condannando la amministrazione convenuta al pagamento soltanto della metà residua;
per quanto precede, mentre le altre censure debbono essere respinte, la censura relativa alle spese deve essere accolta nei limiti su indicati, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alla censura accolta e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, condannando la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento della metà delle spese del giudizio di merito, dichiarando compensata tra le parti la residua metà, che, tenuto conto del valore della controversia, appare giusto liquidare in tale misura in complessivi Euro 575,00, di cui Euro 360,00 per onorari, Euro 190,00 per competenze ed Euro 25,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, il tutto da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. Alfonso Luigi Marra;
che, essendo stata accolta, peraltro in parte, soltanto la censura sulle spese, è giustificata una compensazione della spese del giudizio di legittimità, determinate per l'intero in Euro 1.100,00, nella misura di due terzi e che, quindi, per il restante terzo si liquidano in complessivi Euro 366,00, di cui Euro 34,00, per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge da distrarsi a favore dell'avvocato antistatario Alfonso Luigi Marra.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato in relazione alla censura accolta e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio di Ministri al pagamento a favore del ricorrente delle spese del giudizio: che per il giudizio di merito, previa compensazione della metà, determina per la residua metà nella somma di Euro 25,00 per esborsi, Euro 190,00 per diritti ed Euro 360,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Alfonso Luigi Marra antistatario;
che compensa in misura di due terzi per il giudizio di legittimità, gravando l'amministrazione del residuo terzo e che determina per l'intero in Euro 1.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Alfonso Luigi Marra antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 31 dicembre 2009.

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