Giurisprudenza

18 novembre 2002    Suprema Corte

Sentenza 18 novembre 2002 n.16262/2002) Giudizio di equa riparazione - legge Pinto n-89/2001

Cassazione Italiana (sentenza 18 novembre 2002 n.16262/2002) Giudizio di equa riparazione - legge Pinto n-89/2001- Societas patire... potest (decisione conforme alla consolidata giurisprudenza Corte Europea dei Diritti dell'Uomo). La pregressa giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte europea costituisce la prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto all'equa riparazione .


Il legislatore italiano con la legge n. 89/2001 ha inteso riferirsi alla violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei Diritti dell'Uomo, ricollegando ad essa il diritto all'equa riparazione, nel significato e nella portata che quella norma ha assunto anche per effetto della costante opera interpretativa ed applicativa svolta in proposito dalla Corte europea. Di modo che, in difetto di chiare ed inequivocabili indicazioni di segno contrario, desumibili da altre norme o da consolidati principi vigenti nell'ordinamento nazionale, la pregressa giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte europea costituisce la prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto all'equa riparazione ormai previsto anche dalla nostra legislazione interna .

Anche ad un ente collettivo compete, entro i limiti della prova offerta, la titolarità del diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n° 89.

Cassazione - sezione prima civile - sentenza 23 settembre-18 novembre 2002, n. 16262. Presidente Delli Priscoli - relatore Rordof - PM Golia - conforme - ricorrente TECNO INDUSTRIALE S.R.L.- controricorrente Ministero della Giustizia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

R.G.N. 8196/2002

Udienza 23/09/2002

Composta dagli Ill.mi sig.ri Magistrati:

Dott. Mario Delli Priscoli, Presidente, Dott. Ugo Villone, Consigliere, Dott. Maria Gabriella Luccioli, Consigliere, Dott. Mario Adamo, Consigliere, Dott. Renato Rordorf, Relatore Consigliere,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 16262/2002

sul ricorso proposto da:

TECNO INDUSTRIALE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tepore elettivamente domiciliato in Roma, via della Cava 55, presso l'avvocato Liliana Curtilli, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Claudio Defilippi, Raffaele Mancini, giusta procura in calce al ricorso;

‑ ricorrente ‑

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore elettivamente domici1iato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ope legis;

controricorrente

avverso il decreto della Corte d'Appello di BRESCIA, depositato il 23/07/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2002 dal Consigliere Dott. Renato Rordorf;

udito per il ricorrente l'Avvocato Maurizio de Stefano per delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e in subordine solleva eccezione di costituzionalità;

udito per il resistente l'Avvocato Palatiello che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

La società Tecno Industriale s.r.l., parte di una vicenda giudiziaria promossa ex art. 700 c.p.c. dinanzi al pretore di Cassano d'Adda il 30 ottobre 1981 ed ancora pendente davanti alla corte d'appello di Milano, con ricorso depositato in data 8 giugno 2001 si è rivolta alla Corte d'appello di Brescia lamentando la violazione del suo diritto alla ragionevole durata del processo. Ha chiesto, perciò, che il Ministero della giustizia sia condannato ad indennizzarla dei danni patrimoniali e morali, a norma dell'art. 2 della legge n°89 del 2001: danni che ha quantificato in Lire 2.651.505.967, quanto a quelli patrimoniali, ed in Lire 1.000.0000.000 quanto agli altri.

Radicatosi ritualmente il contraddittorio, la corte bresciana, con decreto reso il 23 luglio 2001, ha respinto il ricorso e condannato la società ricorrente al rimborso delle spese processuali di controparte.

La corte, infatti, ha ritenuto fondata l'eccezione con cui il pubblico ministero, pur impropriamente riferendosi ad un difetto di legittimazione attiva della ricorrente, aveva in realtà contestato l'esistenza, in capo alla società attrice, del diritto all'equo indennizzo da essa fatto valere. Diritto di cui, viceversa, una persona giuridica non potrebbe essere mai titolare, come si evincerebbe: in primo luogo, dalla stessa dizione della Convenzione europea, cui la invocata legge n° 89 del 2001 si richiama, riguardando tale Convenzione unicamente la salvaguardia dei diritti "dell'uomo"; in secondo luogo, dall'elenco dei diritti fondamentali salvaguardati da detta Convenzione e dalla relativa legge nazionale di ratifica, tutti riferibili a situazioni concernenti persone fisiche; in terzo luogo, dal confronto tra la dizione adoperata dall'art. 1 del Protocollo addizionale, in tema di diritto al rispetto dei beni spettante ad ogni "persona fisica o giuridica" , e quella adoperata invece dall'art. 6 della medesima Convenzione, che riconosce il diritto alla ragionevole durata del processo ad "ogni persona" senza menzionare anche le persone giuridiche; in quarto luogo dal rilievo che il danno morale, su cui principalmente la citata legge n° 89 pone l'accento, non potrebbe, per sua stessa natura, esser riferito ad un mero centro di imputazione di rapporti giuridici qual è una società.

Avverso tale decreto ricorre per cassazione la Tecno Industriale s.r.l., prospettando tre doglianze articolate in più punti, illustrate con successiva memoria.

Il Ministero della giustizia resistite con controricorso.

Motivi della decisione

1. La società ricorrente anzitutto assume che erroneamente la corte d'appello avrebbe dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva di essa società, giacchè, viceversa, la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge n° 848 del 1955, e la recente legge n° 89 del 2001, che all'art. 6, paragrafo 1, di quella Convenzione fa riferimento, configurano il diritto alla ragionevole durata del processo in capo a qualsiasi persona fisica o giuridica. Nulla consentirebbe perciò di escludere che una società abbia titolo per pretendere l'equo indennizzo conseguente alla violazione di tale diritto anche con riferimento al danno non patrimoniale.

La ricorrente lamenta, inoltre, che ingiustificatamente la corte bresciana abbia respinto la domanda di ristoro del danno non patrimoniale per carenza di prova. Secondo i principi interpretativi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, cui anche il giudice nazionale deve attenersi, non graverebbe infatti sul ricorrente ‑ sia esso persona fisica o giuridica ‑alcun onere di specifica dimostrazione dell'esistenza di un tal danno, una volta che sia accertata la irragionevole durata del processo in cui quella persona è stata implicata.

Infine, la ricorrente si duole di un difetto di motivazione dell'impugnato decreto che avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali anche la richiesta di ristoro del danno patrimoniale è stata respinta.

2. Conviene anzitutto sgombrare il campo da una questione terminologica.

La difesa della Tecno Industriale, nel primo dei dedotti motivi di doglianza, fa riferimento ad una pronuncia con cui la corte d'appello avrebbe dichiarato l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente. In realtà non è cosi. Nè il dispositivo nè la motivazione del decreto impugnato, infatti, contengono una siffatta declaratoria; anzi, nella motivazione dell'impugnato decreto la corte bresciana ha espressamente chiarito che la questione se una persona giuridica possa o meno essere titolare del diritto all'equa riparazione, ex art. 2 della citata legge n° 89 del 2001, non attiene alla legittimazione di chi abbia proposto un ricorso per conseguire detto indennizzo, bensì all'esistenza stessa del diritto azionato, configurando dunque una questione di merito; ed il dispositivo si esprime in termini di rigetto (nel merito) della domanda.

Ciò posto, poichè comunque le doglianze prospettate in questa sede dalla ricorrente investono la fondatezza dell'anzidetta pronuncia di rigetto, sotto il profilo di lamentati errores in iudicando e di difetto di motivazione, è necessario esaminarle indipendentemente dall'impreciso riferimento all'inammissibilità (invece che al rigetto) del ricorso da parte del giudice di merito.

3. Il primo motivo di ricorso investe, come s'è accennato, la questione se una persona giuridica possa o meno essere titolare del diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 della citata legge n° 89 del 2001.

La corte d'appello lo ha negato e tale negazione costituisce, in realtà, la sola ratio decidendi dell'impugnato decreto, che non si è soffermato a valutare se i danni ‑ materiali o morali che fossero ‑ erano stati adeguatamente dimostrati. La corte bresciana ha sì sostenuto la non configurabilità, neppure in astratto, di un danno non patrimoniale a carico di una società, ma unicamente come ulteriore argomento a riprova dell'impossibilitá che, in termini generali, un siffatto ente possa far valere il diritto all'equo indennizzo. Una volta negata in assoluto tale possibilità, del resto, sarebbe stato superfluo trattare più specificamente ogni ulteriore questione.

La ricorrente, però, contesta proprio il fondamento giuridico di quella negazione e sottolinea come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia invece più volte riconosciuto il diritto all'equo indennizzo per irragionevole durata dei processi in favore di persone giuridiche, anche con riferimento ai danni non patrimoniali.

La censura, nei termini di cui appresso, appare fondata.

Nei giudizi promossi ai sensi della legge n° 89 del 2001 non v'è, per il giudice nazionale, un obbligo indefettibile di adeguarsi ai criteri interpretativi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, trattandosi qui di applicare non certo direttamente l'una o l'altra disposizione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, bensì unicamente la legge nazionale che ha introdotto nell'ordinamento italiano il diritto all'equo indennizzo per il caso di mancato rispetto del termine di ragionevole durata dei processi previsto dell'art. 6, paragrafo 1, della medesima Convenzione (cfr. anche, in tal senso, Cass. 11573 del 2002). Tuttavia, non appare privo di significato che il legislatore italiano non abbia elaborato in via autonoma la fattispecie da cui quel diritto discende, ma abbia preferito invece ricollegarlo alla violazione di una specifica norma della Convenzione; e, d'altra parte, è ben noto come l'introduzione nel nostro ordinamento dell'indicato diritto all'equa riparazione per eccessiva durata dei processi, mediante l'emanazione della citata legge n° 89 del 2001, sia stata essenzialmente dovuta proprio all'esigenza di evitare il ripetersi di fin troppo frequenti condanne in sede europea a carico dello Stato italiano appunto per violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione. perciò del tutto ragionevole concludere che lo stesso legislatore italiano abbia inteso riferirsi alla violazione di tale ultima norma, ricollegando ad essa il diritto all'equa riparazione, nel significato e nella portata che quella norma ha assunto anche per effetto della costante opera interpretativa ed applicativa svolta in proposito dalla Corte europea. Di modo che, in difetto di chiare ed inequivocabili indicazioni di segno contrario, desumibili da altre norme o da consolidati principi vigenti nell'ordinamento nazionale, la pregressa giurisprudenza elaborata al riguardo dalla Corte europea costituisce la prima e più importante guida nel ricostruire i lineamenti del diritto all'equa riparazione ormai previsto anche dalla nostra legislazione interna (cfr, in tal senso, anche Cass. 11046 del 2002).

Ora, la giurisprudenza della Corte europea è da tempo inequivocabilmente orientata in senso opposto a quello seguito nella presente fattispecie dal giudice bresciano, ed ha infatti più volte riconosciuto il diritto all'equo indennizzo per violazione della Convenzione in favore di enti collettivi, anche ‑ giova incidentalmente precisarlo ‑ con riferimento a danni non patrimoniali (vedi, per tutte, la sentenza 6 aprile 2000 in causa Comingeroll s.a. versus Portogallo).

Una diversa lettura parrebbe d'altronde difficilmente conciliabile sia con i principi di fondo cui è ispirata la più volte citata Convenzione, che sarebbero assai gravemente ridimensionati ove la salvaguardia dei diritti fondamentali in essa enunciati dovesse soffrire eccezione nei casi in cui i cittadini di uno stato operino in forme associate anzichè rigorosamente individuali, sia con la specifica indicazione ricavabile dall' art. 34 del Protocollo 11 della Convenzione di Strasburgo dell' 11 maggio 1994, ratificata con legge n. 296 del 1997, ove è espressamente previsto che il ricorso possa essere proposto "da ogni persona fisica, ogni organizzazione non governativa o gruppo di privati che pretenda d'essere vittima di una violazione".

Si consideri, poi, che il principio di ragionevole durata del processo di recente introdotto anche nell'art. 111 della Costituzione italiana riguarda qualsiasi processo, indipendentemente dal fatto che vi sia parte una persona fisica o un ente impersonale. Ed è appena il caso di aggiungere che, quantunque il diritto all'equa riparazione specificamente previsto dalla legge n° 89 del 2001 non discenda direttamente dalla citata disposizione costituzionale, indubbiamente la presuppone, sicchè la sua portata deve essere definita avendo presente quel principio costituzionale ed in coerenza con esso.

Nessuno degli argomenti esposti nell'impugnato decreto a sostegno dell'opposta tesi appare, d'altronde, davvero persuasivo.

Non quello che fa leva sul titolo della Convenzione, che testimonia piuttosto dell'origine storica che non dell'effettiva portata normativa dei diritti in essa affermati. Nè quello di carattere sistematico, giacchè il fatto che alcuni ‑ ma di certo non tutti ‑ i diritti enunciati dalla Convenzione siano, per loro natura, suscettibili di spettare solo a persone fisiche non basta certo a dimostrare che analoga limitazione sia implicita anche per quei diritti che, viceversa, sono perfettamente compatibili anche con organismi collettivi. E nemmeno quello basato sul raffronto tra la dizione adoperata nell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione, a proposito del diritto al rispetto dei propri beni, e quella del citato art. 6 della Convenzione medesima in tema di diritto alla ragionevole durata del processo: poichè il fatto che in quest'ultimo caso sia stata adoperata la generica dizione "ogni persona" (in luogo di quella più dettagliata, "persona fisica e giuridica", figurante nel Protocollo) non consente assolutamente di escludere che in un'espressione di portata cosi generale siano pur sempre comprese tutte le possibili specificazioni.

Quanto, infine, all'asserita impossibilità di configurare l'esistenza di un danno non patrimoniale in capo ad una persona giuridica, occorre anzitutto osservare che un tale argomento varrebbe semmai. ad escludere la risarcibilità del solo danno non patrimoniale, ma non certo a dimostrare che una società non possa essere mai titolare di un qualsivoglia diritto all'equa riparazione per irragionevole durata di un processo, come ha invece affermato il giudice bresciano. Ma, in veritá, l'assunto non è condivisibile neppure con specifico riferimento soltanto al danno non patrimoniale.

Questo, infatti, come già questa Corte ha avuto occasione di precisare, non va confuso con il danno morale in senso proprio (cui attiene il tradizionale concetto della pecunia doloris), ma consiste invece in ogni conseguenza pregiudizievole che, non prestandosi ad una valutazione monetaria di mercato, non possa essere oggetto di risarcimento sibbene di riparazione ed è, perciò, riferibile anche ad enti e persone giuridiche (cfr., in tal senso, Cass. n. 2367 del 2000) . Non ne deriva che un siffatto danno sia conseguenza necessaria ed automatica dell' irragionevole durata di un processo del quale un ente collettivo sia parte, dovendosi pur sempre dedurre e dimostrare (fosse pure mediante presunzioni logiche o col ricorso a fatti notori) l'esistenza di circostanze idonee a generare le anzidette pregiudizievoli conseguenze. Ma non si può, in via di principio, escludere l'esistenza di un siffatto danno in capo ad una società (cfr. anche, in proposito, Cass. 11573 del 2002).

4. Alla stregua di tali considerazioni ‑ e nei limiti da esse segnati ‑ il ricorso va accolto. Restano assorbiti gli ulteriori profili di doglianza formulati dalla ricorrente in tema di configurabilità e di prova del danno morale (e di relativa motivazione) . Questi temi, del resto, non hanno formato oggetto di alcuna specifica statuizione da parte del giudice di merito, in coerenza con il (non condivisibile) presupposto da cui egli si è mosso secondo cui non sarebbe in alcun caso configurabile in capo ad un ente collettivo la titolarità del diritto all'equa riparazione. Di essi, come già si è notato, la corte d'appello si è occupata solo al fine di ulteriormente argomentare quel suo unico decisum. Il giudice di rinvio, decidendo in conformità al principio di diritto di cui appresso, dovrà quindi necessariamente riesaminarli.

5. Il decreto impugnato va perciò cassato, con rinvio ad altra sezione della medesima corte d'appello di Brescia che giudicherà attenendosi al principio per cui anche ad un ente collettivo compete, entro i limiti della prova offerta, la titolarità del diritto all'equa riparazione previsto dall'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n° 89.

Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente grado.

P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Brescia, cui demanda di provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.

Cosi deciso, in Roma, il 23 settembre 2002.

Il Consigliere estensore (Renato Rordorf)

Il Presidente (Mario Delli Priscoli)

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL DICIANNOVE NOVEMBRE 2002 AL N. 16262/2002.

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