Giurisprudenza

06 aprile 2000    Corte Costituzionale

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Caso LABITA contro ITALIA

I FATTI

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO Caso LABITA contro ITALIA (richiesta n. 26772/85) Strasburgo, 6 aprile 2000

- Il ricorrente è il signor LABITA BENEDETTO, nato ad Alcamo nel 1955, il quale viene arresta- to il 21 APRILE 1992 (con mandato d’arresto del Tribunale di Trapani), perché accusato di far parte di una ASSOCIAZIONE MAFIOSA, sulla base delle accuse di un collaboratore di giu- stizia (FILIPPI BENEDETTO), che ne aveva avuto notizia da una persona deceduta, che a sua volta ne aveva avuto notizia da un’altra persona, anch’essa deceduta.

- Nello specifico, il Labita viene accusato di gestire una società finanziaria per conto del co- gnato, MILAZZO VINCENZO (nel frattempo deceduto), presunto capo della principale cosca mafiosa di Alcamo.

- Il ricorrente è anche accusato di essere il comproprietario di una società che gestisce una discoteca, in associazione con altre persone, indicate come appartenenti alla mafia.

- Il Labita viene sottoposto, perciò, a CUSTODIA CAUTELARE presso il carcere Ucciardone di Palermo, dove rimane chiuso in una cella di ISOLAMENTO per 35 giorni.

- Il Labita viene, in seguito, trasferito nel carcere di Termini Imerese e successivamente è nuovamente spostato nell’istituto di Pianosa, dove vi rimane fino al 12 NOVEMBRE 1994, quando viene emessa la sentenza di assoluzione del tribunale di Trapani per non aver commesso il fatto.

- La detenzione è durata complessivamente 2 anni e 7 mesi. - Nel carcere di Pianosa il Labita è sottoposto al regime del CARCERE DURO previsto dall’ART.

41-BIS della legge sull’ordinamento penitenziario (L. 354 del 1975). - TRA IL LUGLIO E IL SETTEMBRE 1992, egli denuncia di aver subito, proprio nel carcere di

Pianosa, MALTRATTAMENTI da parte degli agenti di custodia. - Sulla base di questi fatti viene aperta un’inchiesta penale dalle autorità italiane. Il Labita ri-

lascia le sue dichiarazioni nel corso dell’udienza di fronte al giudice delle indagini prelimina-

ri di Trapani, e davanti ai carabinieri. - Il giudice informa la competente procura, quella di LIVORNO, delle affermazioni rilasciate

dal Labita nel corso dell’udienza preliminare, per compiere le opportune indagini al riguar- do.

- Trascorrono ben 14 MESI prima che il soggetto sia convocato per l’identificazione dei re- sponsabili. L’unica attività che risulta compiuta durante l’intervallo di tempo è l’acquisizione soltanto di fotocopie delle fotografie degli agenti di custodia che avevano

 

prestato servizio a Pianosa nei mesi indicati dal Labita. Egli non è in grado di riconoscere gli

agenti dalle fotocopie mostrategli.

- Nonostante sostenga di essere capace di riconoscere i responsabili dei maltrattamenti subi- ti, purché possa vederli di persona, la sua richiesta non è accolta.

- Il pubblico ministero ottiene l’archiviazione del caso, non per infondatezza, ma perché ri- masti ignoti gli autori del reato.

- Nel NOVEMBRE DEL 1994, con sentenza del Tribunale di Trapani il ricorrente è assolto dall’accusa di associazione mafiosa?si ordina la liberazione!

- La sentenza è resa alle ORE 22.00 circa del 12 NOVEMBRE 1994: il ricorrente, che ha assisti- to alla pronuncia, viene condotto al carcere di Termini Imerese.

- Vi giunge a MEZZANOTTE E 25 MINUTI.

- MA: Labita non è rilasciato prima delle ORE 8.30 del mattino seguente, poiché manca l’impiegato dell’ufficio matricole?la cui presenza è indispensabile nel caso di detenuti sottomessi al regime speciale di detenzione.

- Il PM appella la sentenza di assoluzione del Labita. - Il 14 DICEMBRE 1995: la Corte d’Appello di Palermo conferma l’assoluzione dell’imputato.

La sentenza è divenuta definitiva per il ricorrente il 25 giugno 1996. - Il ricorrente propone domanda alla corte d’appello di Palermo per chiedere il risarcimento

per la detenzione ingiusta subita dal 21 APRILE 1992 al 12 NOVEMBRE 1994. - La corte d’appello accorda il risarcimento ? 64 milioni di lire! - Il 10 APRILE 1994 il Labita presenta ricorso alla Commissione Europea dei Diritti dell’Uomo.

Il ricorso deduceva la violazione di norme della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con riguardo al trattamento applicato durante la detenzione.

- Il 29 SETTEMBRE 1999 la Commissione, all’unanimità, dichiara RICEVIBILE il ricorso del La- bita e trasmette la questione alla CORTE per la sentenza definitiva.

LA POSIZIONE DEL RICORRENTE

- Il ricorrente lamenta di aver subito, durante i primi mesi della sua detenzione nel carcere di Pianosa, trattamenti contrari all’ART. 3 CEDU ? “nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.

- Nello specifico, il Labita, tra il luglio e il settembre 1992, dichiara di aver subito a Pianosa, innumerevoli violenze, umiliazioni, vessazioni, intimidazioni, forme di tortura fisica e psico- logica?È stato: picchiato, malmenato, colpito alle dita, alle ginocchia e ai testicoli.

- Ha subito perquisizioni corporali durante la doccia ed è rimasto ammanettato durante le vi- site mediche; le sue proteste sono inutili, addirittura controproducenti ? una volta, aven- do provato a protestare, in seguito alla lacerazione dei suoi abiti da parte degli agenti, è stato minacciato, insultato e picchiato da uno di loro.

 

- La sua protesi dentaria e i suoi occhiali sono stati danneggiati e gli è stata negata la possibi- lità di farli riparare.

- Tutto ciò è attestato da certificati medici datati 1993, 1994, 1995 e 1996. - Il ricorrente sostiene, inoltre, che gli avvenimenti di Pianosa, erano conosciuti, tollerati, vo- luti e favoriti dal Governo Italiano e che le condizioni nelle quali si svolgevano i trasferimen-

ti dei detenuti da Pianosa alle altre case circondariali, erano inumane e degradanti.

LA POSIZIONE DELLO STATO ITALIANO

- Il Governo riconosce che la situazione che regnava nel carcere di Pianosa durante l’estate e l'autunno del 1992 era molto difficile, specie a causa del clima estremamente teso che si era creato a seguito dell’uccisione di Falcone e Borsellino ad opera della mafia.

- In un primo tempo, davanti alla Commissione il Governo aveva affermato che «questi atti deplorevoli erano stati commessi da alcuni agenti su loro iniziativa, e non si può ritenere che queste anomalie di condotta fossero iscritte nel quadro di una politica generale. Questi comportamenti censurabili, non previsti e non voluti, ma al contrario passibili di sanzione penale, non possono essere imputati alla responsabilità dello Stato, il quale, invece, ha re- agito per mezzo delle autorità giudiziarie per ristabilire lo stato di diritto, turbato da quegli episodi».

- Per contro, nell'udienza davanti alla Corte, il Governo ha sottolineato a titolo preliminare che, senza una qualunque prova medica convincente, non si poteva ritenere che la SOGLIA MINIMA DI GRAVITA’ richiesta dall’ART.3 CEDU fosse stata, nella fattispecie, raggiunta.

- Ad ogni modo, il Governo contesta la conclusione della commissione secondo la quale lo Stato italiano avrebbe omesso di reagire agli atti di violenza commessi dai suoi subordinati. Secondo il Governo l'insuccesso dell'inchiesta mirante a stabilire l'identità degli agenti fal- samente responsabili dei maltrattamenti non comporta violazione dell'ART.3 CEDU, poiché non può dedursi dalla giurisprudenza della Corte in materia che uno Stato soddisfi gli ob- blighi derivanti dall'ART.3 CEDU solo nel caso in cui le indagini conducano ad una condan- na: occorrerebbe piuttosto accertare che le indagini siano state condotte con diligenza e che nessuna omissione o negligenza possa essere imputata alle autorità competenti.

- Nella fattispecie, secondo il Governo, le che autorità hanno condotto le indagini avrebbero fornito prova di determinazione e non avrebbero risparmiato i loro sforzi allo scopo di i- dentificare i colpevoli; dunque il fallimento sarebbe imputabile al ricorrente, il quale ha omesso di richiedere delle visite mediche subito dopo aver subito i maltrattamenti in que- stione.

- Inoltre sostiene che il fatto che il ricorrente, unico testimone diretto, non sia riuscito a ri- conoscere gli agenti dalle foto che gli sono state mostrate, indica che qualunque altra atti- vità da parte degli inquirenti sarebbe stata del tutto inutile.

 

LA CORTE

Il ricorrente si lamenta di aver subito, durante i primi mesi della sua detenzione nel carcere di Pia- nosa, trattamenti contrari all’ART.3 CEDU.

A. Sulla denuncia di maltrattamenti nel carcere di Pianosa.

La Corte afferma che l’ART.3 CEDU, anche nelle circostanze più difficili, come la lotta al terrorismo e il crimine organizzato, non permette alcuna deroga, nemmeno in caso di pericolo che minacci la vita della nazione (ART.15, §2 CEDU). Essa ricorda, inoltre, che un maltrattamento deve raggiunge- re un livello minimo di gravità per cadere nei rigori dell’ART.3 CEDU. La valutazione di tale minimo è essenzialmente relativa e dipende da diversi fattori, quali:

- la durata del trattamento; - i suoi effetti fisici e mentali; - il sesso, l’età e lo stato di salute della vittima.

Tra l’altro, è doveroso distinguere tra: - trattamento inumano --> cioè un comportamento applicato con premeditazione per delle

ore e che causa delle vive sofferenze fisiche e morali; - trattamento degradante --> cioè un comportamento di natura tale da creare nelle sue vit-

time sentimenti di paura, angoscia, inferiorità, atti ad umiliarli e ferirli. Le dichiarazioni dei maltrattamenti devono essere presentate alla Corte attraverso appropriati e- lementi di prova, che in questo caso sono scarsi: il ricorrente non ha prodotto prove intese a so- stenere le sue denunce, né fornito spiegazioni dettagliate sulle sevizie che gli agenti del carcere di Pianosa gli avrebbero inflitto tra luglio e settembre 1992. Evidente è che i referti medici non pro- vano il nesso di causalità tra le risultanze e i maltrattamenti subiti in carcere. La Corte puntualizza, però, che può essere difficile per un individuo ottenere prove relative ai maltrattamenti inflittigli dagli agenti della casa circondariale in cui è stato detenuto: più giusta sarebbe un’inversione dell’onere della prova, posta a carico dello Stato. Alla luce di tutto questo, poiché gli elementi dei quali la Corte dispone non consentono di stabilire se realmente il signor Labita sia stato sottoposto a trattamenti sufficientemente gravi per entrare nel campo di applicazione dell’ART.3 CEDU, si è stabilito (con 9 voti a favore e 8 contro) che non sussista violazione di tale articolo.

B. Sul carattere delle investigazioni condotte.

È importante ricordare che le condizioni di detenzione a Pianosa erano state al centro dell’attenzione dei mass-media nel periodo in cui si sono svolti i fatti che hanno visto come prota- gonista il signor Labita e che altri detenuti si erano lamentati di trattamenti simili a quelli evocati dal ricorrente: tutto ciò rafforza la credibilità delle denunce dell’interessato. La Corte richiede che, a seguito di tutto ciò, vi sia un’inchiesta ufficiale ed effettiva che possa condurre all’identificazione e alla punizione dei responsabili.

Si prende atto che tali indagini siano state sì compiute da parte del Governo Italiano, ma bisogna notare che l’istruttoria condotta dal P.M. di Livorno è stata molto lunga e che la sola attività che sia stata portata avanti è stata quella di ottenere non delle fotografie degli agenti che avevano la- vorato a Pianosa, ma delle fotocopie di queste foto. La Corte ritiene inoltre inammissibile che, a seguito dell’incapacità da parte del ricorrente di riconoscere i responsabili, il P.M. abbia richiesto l’archiviazione del caso perché ignoti gli autori.

Tenuto conto dell’assenza di un’inchiesta approfondita ed effettiva sul tema delle denunce di mal- trattamento durante la detenzione a Pianosa, la Corte, all’unanimità, ritiene, dunque, che vi sia stata una violazione dell’ART.3 CEDU.

C. Sul carattere falsamente inumano dei trasferimenti nel carcere di Pianosa.

In merito ai trasferimenti del detenuto dal carcere di Pianosa ad altre case circondariali, la Corte osserva che il signor Labita non abbia fornito indicazioni dettagliate per quanto riguarda il numero, le date e le condizioni esatte dei suoi trasferimenti da Pianosa. A seguito di tutto ciò si è rilevato che i fatti non sono sufficientemente accertati affinché si arrivi a concludere che vi sia stata una violazione dell’ART.3 CEDU a tale riguardo (anche questa decisione è stata presa all’unanimità).

Dissenting opinion.

La notorietà della pronuncia va ascritta alla frattura che si è determinata in seno alla Grande Ca- mera della Corte europea, in merito all’opportunità di limitare la constatazione della violazione al mero profilo procedurale dell’ART.3 CEDU. Diversi giudici hanno infatti posto l’accento sul fatto che, in tal modo, uno Stato può comunque trarre vantaggio dalla deliberata inerzia delle autorità giudiziarie, qualora quest’ultima sia atta a impedire l’accertamento delle responsabilità dei propri organi che abbiano cagionato lesioni sostanziali dei diritti fondamentali. Il “disvalore” della viola- zione di obblighi positivi di natura procedurale appare, infatti, decisamente inferiore rispetto alla violazione sostanziale delle norme più importanti della CEDU (quali il divieto di tortura).

N.B.: Il nostro riassunto si sofferma solo sull’analisi della violazione dell’ART. 3 CEDU, così come esposto in aula e come richiesto dal dott. Pertile. (Silvia Bornatici, Selena Galletta, Cristina La Valva)

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