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Condannato a trent'anni di reclusione con sentenza definitiva, si è sempre proclamato innocente. Riaperto il processo di fronte alla Corte d'Appello di Genova.

 

CORTE D’APPELLO DI GENOVA


Avv. Gabriele Magno
Via San Gervasio, n.
40121 Bologna
Tel/Fax 051.9912098
Cell 328.4646400
magno@art643.org

Avv. Valentina Di Loreto
Galleria Cavour, n. 2
40124 Bologna
Tel 051.9921607 - Fax 051.582943
Cell 338.4981533
avv.diloreto@libero.it


CORTE D’APPELLO DI GENOVA

RICHIESTA DI REVISIONE AI SENSI DELL’ART. 630 C.P.P. E SS.

I sottoscritti Avv. Gabriele Magno e Avv. Valentina Di Loreto entrambi del Foro di Bologna, difensori di fiducia e procuratori speciali, come da nomina e procura speciale allegata e facente parte integrante del presente atto che pure sottoscrivono, del signor Paris Bagnerini, nato a Rapolano (SI) il 09.08.1919 ed ivi residente in Via dell’Orlo n. 12, nell’interesse del loro assistito

dichiarano di proporre

RICHIESTA DI REVISIONE

premesso che

- nei confronti di Paris Bagnerini è stata emessa sentenza di condanna della Corte di Assise di Siena emessa il 23 novembre 1967, poi confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze il 21 dicembre 1968 con la quale gli veniva comminata la pena complessiva di anni 30 di reclusione;

- Paris Bagnerini è stato ritenuto responsabile (in concorso con Clara Xxxxxxxxxx) dei reati previsti e puniti dagli artt. 110, 575, 577 nn. 3 e 4 ultimo cvp., in relazione all’art. 61 n. 4 del C.P. e dagli artt. 56 e 411 del C.P. per aver - in Siena nella notte tra il 12 ed il 13 marzo 1965 - assassinato volontariamente e con premeditazione il signor Lorenzo Yyyyyyyyyy (marito della Xxxxxxxxxx) e poi aver tentato di occultare e distruggerne il cadavere;- il solo Paris Bagnerini è stato ritenuto responsabile dei reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv. e 368 del C.P. per aver accusato di un coinvolgimento diretto nella vicenda, alcuni soggetti che poi sono risultati estranei;

- per i motivi che qui di seguito si espongono ed attraverso un nuovo esame delle prove già esistenti in atti, ma non valutate o erroneamente valutate, si dimostrerà che il sottoscritto doveva - a suo tempo - essere prosciolto dalle accuse di omicidio.


Nonostante appariva chiaro dalle risultanze processuali, che il Bagnerini era estraneo al delitto, sia per le dichiarazioni contrastanti e poco credibili della coimputata (peraltro in netto contrasto con le modalità del fatto come addebitato), sia per la rilevanza di alcune risultanze probatorie che nessun Giudice ha mai voluto acclarare, si chiede a questa Eccellentissima Corte di far luce e Giustizia sui fatti di causa, sulle indicazioni specifiche e sulle prove che, qui di seguito illustrate, potranno giustificare appieno questo eccezionale rimedio codicistico.

Tutto ciò premesso, si avanza richiesta di revisione per i seguenti motivi:

1. IL FATTO E LO SVOLGIMENTO INDAGINI

La notte tra il 12 ed il 13 marzo del 1965, sulla S.S. Siena - Arezzo, due camionisti rinvenivano all’interno di una Fiat 600 il cadavere di un uomo, presumibilmente vittima di un omicidio.

Uno dei camionisti, interrogato presso la stazione dei Carabinieri di Siena, identificava quel corpo nel signor Lorenzo Yyyyyyyyyy e riferiva di essere a conoscenza, per voci di popolo, che fra il morto e la moglie Clara Xxxxxxxxxx il rapporto era assolutamente deteriorato.

Attese tali affermazioni, si supponeva - senza alcun appiglio probatorio - che nel delitto potevano essere coinvolti la Xxxxxxxxxx ed uno fra i suoi presunti amanti, tale Paris Bagnerini.

Si procedeva dunque con i sopralluoghi nell’abitazione coniugale Yyyyyyyyyy - Xxxxxxxxxx, dove venivano diffusamente rinvenute tracce di sangue umano, poi (sulla scorta degli esami scientifici esperibili all’epoca, ovvero il solo test del gruppo sanguigno) ritenute compatibili con quello del Yyyyyyyyyy (gruppo A rht): ciò determinava l’individuazione della scena del crimine nella casa senese di Via del Linaiolo n. 14.

Si procedeva inoltre, in forza di quel sinuoso, terribile ed infondato sospetto, con i sopralluoghi nell’abitazione e nei magazzini del Bagnerini, ma le verifiche fatte su ogni stanza, armadio e suppellettile davano esito negativo.

Veniva posta sotto sequestro anche l’autovettura del Bagnerini, una Fiat 500, ma anche in questo caso gli accertamenti effettuati davano esito negativo, talché non veniva rinvenuta la minima traccia di sangue.

Si proseguiva con gli accertamenti medico - legali sul cadavere, da cui emergevano dati molto interessanti: i periti dell’epoca sostenevano che il povero Yyyyyyyyyy veniva ucciso da più colpi vibrati alla testa da un soggetto particolarmente robusto.

Paris Bagnerini era (ed è) un uomo di corporatura media, non atletico, avvezzo alla vita imprenditoriale, non dotato di particolare forza fisica, che non aveva mai esercitato lavori di fatica.

Nell’ipotesi di una colluttazione sarebbe certamente stato sopraffatto da chiunque e maggiormente dal Yyyyyyyyyy che, invece, era un omone robustissimo, vigoroso, prestante e con masse muscolari assai sviluppate.

La stessa indole del Bagnerini - troppe volte definito “un vile” nelle sentenze che hanno fatto di lui un assassino - portava ad escludere che, impavidamente, poteva aver affrontato un avversario tanto più forte di lui.

Ad onor del vero, l’omicida doveva dunque essere provvisto di un’innata e proverbiale dose di coraggio per affrontare una situazione già

potenzialmente a lui sfavorevole: entrava disarmato nella casa di un uomo possente e lo affrontava senza temere, nell’inevitabile confronto, di soccombere, anche a rischio della propria vita.

Questa considerazione appare assolutamente antitetica al modo con cui veniva dipinta e descritta la natura di Paris Bagnerini.

Ascoltata la Xxxxxxxxxx, nei numerosi e consecutivi interrogatori a cui veniva sottoposta in quei giorni, nel rendere dichiarazioni confessorie e chiamare in correità il Bagnerini, forniva diverse e contraddittoriamente suggestive versioni dei fatti, peraltro non supportate da riscontri oggettivi.

Il Bagnerini restava sotto interrogatorio - sia singolarmente che a confronto con la Xxxxxxxxxx - per quasi cinque giorni consecutivi, negando caparbiamente ogni addebito e fornendo un alibi (che trovava riscontri testimoniali) per la sera del delitto.

Poi il 16 marzo 1965 - esausto, affamato e provato fisicamente, nonché sottoposto ad una indicibile pressione psicologica esercitata dagli inquirenti - ammetteva la sua partecipazione all’omicidio, forniva una versione strampalata, grossolana ed inverosimile dei fatti coinvolgendo (da qui le imputazioni per calunnia) anche terze persone.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, ritrattava parzialmente la versione resa (nella parte relativa al coinvolgimento di un terzo uomo) ed il giorno successivo, il 17 marzo 1965, si dichiarava completamente estraneo alla vicenda, giustificando - verosimilmente - di aver attinto la conoscenza dei particolari del delitto dalla lettura che i Carabinieri gli avevano fatto delle dichiarazioni già rese dalla Xxxxxxxxxx.

Il Giudice Istruttore, terminate le indagini e l’escussione dei testimoni, rinviava dunque a giudizio i due imputati per le gravissime contestazioni.


2. LA VICENDA PROCESSUALE

La Corte d’Assise di Siena e la Corte d’Assise d’Appello di Firenze, con due sentenze “fotocopia”, condannavano acriticamente la Xxxxxxxxxx ed il Bagnerini per i reati loro ascritti.

Va detto infatti, ed è un assunto palesemente verificabile, che vi sono più passi delle due sentenze di primo e secondo grado - se messi a confronto - risultano identici, coincidenti, quasi da rendersi indistinguibili.

La stessa ricostruzione dell’iter criminis - appena tratteggiata - appare lacunosa, incongruente e quasi esclusivamente fondata sulle asserzioni della Xxxxxxxxxx.

Nessun valore veniva attribuito alle numerose testimonianze che scagionavano completamente il povero Bagnerini, né alle risultanze probatorie che - oggettivamente - deponevano in suo favore.

Si dava valore esclusivamente alle improbabili dichiarazioni auto-incriminanti rese in un momento di debolezza ed offuscamento mentale, mentre nessuna consistenza veniva attribuita alla strenua e fattuale difesa che il Bagnerini ha sempre condotto e oggi a distanza di ben 45 anni - con il rimedio eccezionale della revisione processuale - ancora conduce.

3. IL MOVENTE

A parere del Giudici toscani, le origini del proposito omicidiario si radicavano nella relazione sessuale esistente tra l’assassina ed il Bagnerini e nella degenerazione del rapporto matrimoniale tra Clara Xxxxxxxxxx ed il marito Lorenzo Yyyyyyyyyy, segnato da diverse denunce e reciproche aggressioni fisiche e verbali.

Certamente la Xxxxxxxxxx aveva più d’una ragione per volere la morte di suo marito.

Il loro matrimonio era solo un paravento oltre il quale si celavano inganni ed irrimediabili solitudini; lei aveva più d’un amante; Yyyyyyyyyy era violento, manesco e l’aveva anche denunciata per adulterio.

Paris Bagnerini, invece, non poteva trarre nessun vantaggio dalla morte del Yyyyyyyyyy.

All’epoca dei fatti l’adulterio era sì considerato un reato, ma sanzionato con una pena molto contenuta, ovvero quella della reclusione al massimo fino ad un anno.

In entrambe le sentenze di condanna si àncora l’intendimento omicidiario al tentativo di evitare un’eventuale condanna per adulterio.

Nessun individuo sano di mente accetterebbe il rischio di espiare una pena pesantissima per l’omicidio, al fine di scampare altra sanzione ipotetica ed assolutamente inconsistente.

Va inoltre precisato che il legame con la Xxxxxxxxxx, seppur non più attuale, era stato di natura esclusivamente sessuale.

Il Bagnerini aveva una famiglia solida, una posizione sociale stabile, una granitica indipendenza economica ed anche se fosse scoppiato lo scandalo, derivante dalle sole denunce per adulterio sporte dal Yyyyyyyyyy, non avrebbe mai lasciato la sua situazione coniugale per ufficializzare il legame con la Xxxxxxxxxx.

Prova ne sia che - malgrado i lunghi anni di reclusione, il clamore della vicenda, le implicazioni umane e psicologiche - l’unione tra Paris Bagnerini e la moglie Wanda era (ed ancor oggi è) salda più che mai.

Vale la pena evidenziare che nel 1965 l’istituto del divorzio non era ancora entrato in vigore, bisognerà attendere qualche anno più tardi.

Ed allora perché fare della Xxxxxxxxxx una povera vedova, partecipando all’uccisione del marito e rischiando la reclusione a vita, quando comunque il Bagnerini non avrebbe mai potuto (né voluto) lasciare la propria famiglia?

Sarebbe stato inutile.

4. LE VERSIONI DI CLARA XXXXXXXXXX

La signora Xxxxxxxxxx, già nell’immediatezza del fatto veniva sottoposta a numerosi interrogatori.

La stessa consegnava agli inquirenti, nel corso delle varie sedute, ben 13 versioni diverse.

Nella prima confessione - quella che solitamente viene ritenuta la più genuina - resa alle ore 7.00 e precisata alle ore 18.30 del 14 marzo 1965, sosteneva che il Bagnerini si introduceva nella sua abitazione intorno alle ore 19.00/19.30, ovvero prima del rientro di Yyyyyyyyyy, e si nascondeva in bagno (dietro la tenda della doccia) fissando il momento consumativo dell’omicidio alle ore 20.00/20.30 circa.

La Xxxxxxxxxx affermava quanto segue: “…preciso che, al momento (dell’omicidio), il Bagnerini indossava un abito color grigio ed un impermeabile color blu…” (rif. interrogatorio del 14 marzo 1965 ad ore 18.30); descriveva così proprio quegli indumenti del Bagnerini che, oggetto d’indagine immediata, furono rinvenuti perfettamente puliti.

La Xxxxxxxxxx in quel contesto non poteva ancora sapere che il chiamato in correità - per quell’ora - possedeva un alibi inattaccabile fornito da un teste neutro e disinteressato come il dott. Jjjjjjjjj, oltre alla parola della figlia e della madre del Bagnerini.

Ed infatti, nelle tante varianti successive (comprendenti addirittura l’ipotesi inverosimile della legittima difesa!) e solo dopo il primo confronto col Bagnerini (avvenuto il 14 marzo 1965 ad ore 24.00) - laddove apprendeva l’esistenza e valutava la consistenza dell’alibi fornito da quest’ultimo - attuava il proposito di posticipare artatamente i tempi del delitto, modificando anche modalità e condizioni.

Ed infatti il giorno successivo al confronto, ovvero il 15 marzo 1965, la Xxxxxxxxxx sosteneva quanto segue: “…la cena si protrasse dalle ore 20.10 alle ore 20.40 e mio marito continuò a leggere il libro giallo (seduto al tavolo del vano tinello)”…“(udito il fischio)…Bagnerini arrivò intorno alle ore 21.20/21.30...”.

Due rilievi obbligati.

Com’era possibile introdursi in quel piccolo appartamento, e nascondersi nella stessa stanza alle spalle del Yyyyyyyyyy senza esser visto o sentito?

Come avrebbe potuto Bagnerini (che fino alle ore 21.00 restava certamente nella propria casa) raggiungere la Via del Linaiolo n. 14 in soli 20 minuti?

Nella Xxxxxxxxxx, l’idea di coinvolgere l’ex amante era conclamata e si originava, rafforzandosi in maniera sempre crescente, allorquando la donna apprendeva dai Carabinieri i termini con cui Bagnerini descriveva il loro rapporto, ormai concluso da tempo, relegandolo a mera relazione sessuale.

Un particolare ulteriore suscitava l’ira della Xxxxxxxxxx, laddove veniva a conoscenza, sempre dagli inquirenti (talché non poteva trarne altrove fonte, trattandosi di particolari forniti esclusivamente dal Bagnerini), che era stato disvelato il sordido inganno teso al Yyyyyyyyyy durante la prima notte di nozze.

Ed infatti la Xxxxxxxxxx, giunta al matrimonio non più illibata, aveva sparso sul talamo nuziale - al fine di simulare la propria verginità - del sangue di pollo.

Quella donna, dall’impostazione rudimentale e contadina, si pingeva dunque d’una furbizia rara; suo padre, peraltro, la descriveva (si tratta di un particolare riportato anche in sentenza) “… come una tigre, capace di una ferocia disumana…”.

Si tratta di una definizione che avrebbe dovuto indurre in riflessione più d’un Giudicante.

Un soggetto capace di tali nefandezze avrebbe certamente potuto orchestrare l’omicidio e realizzarlo da sola; avrebbe potuto servirsi del Bagnerini, magari foss’anche sopraggiunto in un momento successivo al delitto, per occultare il cadavere del marito; avrebbe potuto compiere il tutto con l’aiuto di un terzo uomo, probabilmente un altro dei suoi tanti amanti, e poi coinvolgere il Bagnerini, sentendosi da questi ridicolizzata e rifiutata.

La Xxxxxxxxxx, confessava, ritrattava, cambiava continuamente le carte in tavola, facendo a tutti i costi indossare al Bagnerini un guanto che - ahinoi - gli calzava troppo stretto.

5. L’ALIBI E LE TESTIMONIANZE IN FAVORE DI PARIS BAGNERINI

Altro punto fondamentale di questa vicenda, è l’alibi che il Bagnerini metteva a disposizione.

Tale circostanza, da sola o unita ad ulteriori risultanze probatorie che questa Eccellentissima Corte avrà modo di verificare, varrà a ridicolizzare la credibilità di Clara Xxxxxxxxxx e confutare la partecipazione di Paris Bagnerini alla realizzazione dell’omicidio.

Orbene il Bagnerini, nelle sue fermissime ritrattazioni, maturate in ossequio ad un sentimento di verità e Giustizia, rispetto a quell’unica deposizione auto-accusatoria (avvenuta in un contesto di sbigottimento e confusione), ha sempre sostenuto che quella fatidica notte non si trovava sul luogo del fatto.

Quella sera e per tutta la notte dell’omicidio, Paris Bagnerini - ammalato e febbricitante - rimaneva nella sua abitazione; con lui c’erano la figlia Sandra e l’anziana madre, successivamente (dalle ore 23.30/23.45) anche l’altra figlia Dolores e la moglie Wanda.

L’alibi era compiutamente provato e trovava rispondenze testimoniali inequivocabili.

Il dott. Riccardo Jjjjjjjjj, medico di famiglia, si recava a controllare la salute del Bagnerini, costretto a letto già da qualche giorno per un’influenza, e si tratteneva presso quell’abitazione (ove verificava anche la presenza di Sandra e della nonna) nell’intervallo di tempo fra le ore 20,20 e le ore 20.45.

Si portava poi al piano sottostante nell’appartamento del signor Pianigiani, ove si fermava per almeno una ventina di minuti, dunque poco oltre le ore 21.00.

Nell’uscire dalla palazzina, scorgeva - parcheggiata - la Fiat 500 del Bagnerini.

Se questi, terminato il controllo medico, si fosse preparato per uscire subito poi, sarebbe stato visto dal dott. Jjjjjjjjj - che certamente rimaneva nello stabile per circa la mezz’ora successiva - e la sua macchina non poteva essere ivi posteggiata.

E anche se, forsennatamente, fosse uscito dopo l’allontanamento del medico - a questo punto non prima delle ore 21,15 - non sarebbe mai potuto arrivare in Via del Linaiolo n. 14 (con una Fiat 500, percorrendo una strada piena di curve, in una sera nebbiosa di marzo) prima delle ore 22.20.

A quell’ora l’omicidio era già compiuto.

Questo solo dato fattuale, di per sé, lo scagionava.

Giova ricordare che il delitto si consumava nella periferia toscana e nel lontano 1965; le strade erano poco manutenute e illuminate, le vetture circolanti erano lente e, nella fattispecie la Fiat 500 era un’auto di piccolissime dimensioni e con un modesto motore.

Ma il Bagnerini non usciva neanche immediatamente dopo, non raggiungeva Siena e non uccideva il Yyyyyyyyyy perché restava sempre nella sua casa.

Le dichiarazioni della figlia e della madre del Bagnerini collimavano perfettamente con quanto sostenuto dal dott. Jjjjjjjjj, ma s’arricchivano di ulteriori particolari comprovanti la sua innocenza.

La figlia Sandra sosteneva che alle ore 22.15 si recava per sincerarsi delle condizioni del padre, che riposava serenamente nel letto; poi, intorno alle ore 23.20/23.30 - poco prima di andare a dormire - andava a salutarlo per la notte.

Anche l’anziana madre del Bagnerini confermava tutto ciò.

Alle ore 23.30/23.45 rincasavano, di ritorno dal lavoro all’autogrill e accompagnate in macchina dal signor Marcello Kkkkkkkkk, la moglie Wanda e l’altra figlia, Dolores.

Marcello Kkkkkkkkk (nato ad Asciano l’11 agosto 1944), in prima battuta, nel confermare gli orari, aggiungeva anche di aver visto nitidamente l’autovettura del Bagnerini, che ben conosceva, posteggiata sotto casa, infatti egli affermava: “ …giunti all’abitazione del Bagnerini e fatte scender le due donne ho effettuato un’inversione di marcia. Dato il ristretto spazio esistente è stato necessario imboccare l’accesso del garage del Bagnerini, che i fari della mia macchina hanno illuminato, ed essendo la saracinesca aperta ho potuto vedere nell’interno dell’autorimessa la Fiat 500 del Bagnerini…”

La signora Wanda Pianigiani dichiarava che - al suo rientro - trovava il marito (ammalato già dal giorno precedente) in casa e così come anche la Fiat 500 era parcheggiata al solito posto sotto casa.

Dolores Bagnerini, all’unisono con le asserzioni materne, affermava che alle ore 23.45, salutava i genitori per la notte e andava a dormire.

Non è possibile che il Bagnerini sia uscito.

E conseguentemente non è possibile che abbia ucciso il Yyyyyyyyyy.

6. GLI ELEMENTI DI PROVA A DISCARICO IN FAVORE DI PARIS BAGNERINI

Vi erano poi degli elementi ultronei che si connotavano d’importanza fondamentale, ma che non hanno raggiunto la dignità d’esser correttamente valutati.

Non esisteva un teste che dichiarava di aver visto il Bagnerini uscire dalla propria abitazione, percorrere in auto il tratto di strada fino alla casa del delitto ed aggirarsi - per qualche ora, oltre due - in attesa di un segnale convenuto (fischio? sassolini sui vetri?), in Siena alla Via del Linaiolo n. 14.

Non c’era un teste che dichiarava di aver visto l’auto del Bagnerini sostare - per qualche ora, oltre due - sotto la casa del delitto.

Non veniva rinvenuta, nonostante le perquisizioni immediate, alcuna traccia di sangue sulla persona, sui vestiti (l’abito Principe di Galles e l’impermeabile, che avrebbe indossato durante l’azione omicidiaria - per cambiarsi solo al momento del trasporto del cadavere - erano incredibilmente immacolati!), nell’abitazione, nei magazzini, nella Fiat 500 del Bagnerini (che sarebbe stata condotta da una Xxxxxxxxxx praticamente inabile alla guida e con le mani lorde del sangue del marito appena assassinato).

Non veniva, infine, trovata nessuna impronta digitale riconducibile al Bagnerini, né sulla Fiat 600, né sulla scena del crimine, né sulla grossa mazza utilizzata per colpire ripetutamente il Yyyyyyyyyy.

7. LE INDAGINI ED IL PROCESSO PENALE NEL 1965

Un banale, ma doveroso rilievo va dedicato alle modalità di conduzione delle indagini, non supportate - come ai nostri tempi - dallo strumento preziosissimo della scienza.

Le stesse norme del Codice di Procedura Penale, allora vigente, avevano natura meno garantistica e non erano esperibili le tutele difensive inaugurate successivamente.

La figura dell’imputato del 1965 era assai più esposta, in balia di un processo dalle caratteristiche decisamente inquisitorie.

Tale situazione di fatto e di diritto si riverberava con nitidezza nel caso del Bagnerini.

8. LE NUOVE PROVE DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA

Due i punti fondamentali di questo processo, dai quali poteva inevitabilmente desumersi l’estraneità del condannato al delitto: l’individuazione dell’esatta ora della morte della vittima (che, come ampiamente dedotto e comprovato, avveniva certamente mentre il Bagnerini era nella propria abitazione) e la definizione delle modalità

dell’azione omicidiaria (che ontologicamente non poteva realizzarsi nei modi denominati, come qui appresso verrà dimostrato).

a) L’ITER CRIMINIS - I NUOVI ELEMENTI

“L’appartamento è costituito da una stanza d’ingresso adibita a tinello, che immette, sulla sinistra, nella camera da letto e, di fronte, in una piccola cucina dalla quale si accede al bagno.”

Così recitava testualmente la sentenza di secondo grado.

Lorenzo Yyyyyyyyyy rincasava intorno alle ore 19.30, cenava e, intorno alle ore 20.40, seduto al tavolo del vano tinello, si dedicava alla lettura di un libro giallo in attesa che la moglie approntasse i preparativi per la sua imminente partenza.

Così ci ragguagliavano entrambe le sentenze di condanna.

La Xxxxxxxxxx dichiarava che il Bagnerini arrivava intorno alle ore 22.00, entrava nella stessa stanza in cui era riposto il Yyyyyyyyyy e si nascondeva dietro la porta (ove non venivano repertate impronte).

In attesa di che?

La Xxxxxxxxxx mentiva.

Ed è la descrizione dell’appartamento che avrebbe dovuto giustificare e supportare tale banalissima asserzione.

E’ impossibile che il povero Yyyyyyyyyy non si accorgeva dell’accesso di qualcuno in una stanza di pochi metri quadrati, che non udiva alcun rumore, che non scorgeva il suo assassino nascondersi dietro una porta.

Vieppiù, che bisogno aveva l’assassino di nascondersi dietro una porta, quando, accedendo nella stanza ove si trovava il Yyyyyyyyyy, avrebbe potuto colpirlo direttamente?

La Xxxxxxxxxx mentiva anche quando chiamava in correità il Bagnerini in luogo di un altro e mai determinato complice.

La verità, come ora s’intende provare, è che qualcun altro giungeva in casa prima del rientro della vittima e, già nascosto in bagno, (come sosteneva - dicendo il vero - inizialmente la Xxxxxxxxxx, tempo prima d’appurare l’alibi del Bagnerini), al momento giusto, lo aggrediva alle spalle.

Nella documentazione fotografica allegata - già acclusa agli atti dei processi e completamente ignorata nel percorso formativo seguito dai Giudici in ordine al convincimento sull’addebito della penale responsabilità - andava infatti ricercata la soluzione di questo rompicapo e proprio in dette immagini riposava e, ancora riposa, la prova dell’innocenza di Paris Bagnerini.

Questi veniva infatti condotto nella casa di Via del Linaiolo n. 14 per ricostruire - con le stesse condizioni di tempo e illuminazione - (una sorta di rudimentale e quanto mai suggestivo esperimento giudiziale, talché la parte dell’assassino veniva effettivamente riservata all’indagato!) l’iter criminis, in cerca di riscontro a quanto riferito dalla Xxxxxxxxxx.

Bagnerini, come si vede dalle immagini allegate, veniva dunque fatto collocare nel vano tinello dietro la porta che divide il suddetto vano dalla cucina, praticamente alle spalle della vittima, occupata nella lettura: è nettamente distinguibile l’ombra che si promana sul tavolo.

Insomma: Yyyyyyyyyy non lo sentiva né lo vedeva entrare e collocarsi dietro la porta, né - entrambi nella stessa piccola stanza, a due metri l’uno dall’altro - percepiva la presenza del Bagnerini e neppure vedeva l’ombra riflessa su quel tavolo ove era appoggiato ed avvicinarsi sempre di più alle sue spalle?

Dunque se Yyyyyyyyyy era veramente seduto ed intento nella lettura del libro giallo, posto che non si rendeva conto di nulla di quanto accadeva alle sue spalle, avrebbe quantomeno dovuto distinguere nitidamente l’ombra del Bagnerini impressa su quel tavolo.

Se invece Yyyyyyyyyy si trovava in cucina, intento a raggiungere il tinello, doveva accorgersi che quella porta non era spalancata completamente, atteso che nascondeva la persona del Bagnerini.

Se Bagnerini era quindi appostato dietro la porta che separa la cucina dal tinello, doveva chinarsi - per impugnare la mazza ferrata utilizzata per uccidere e lì previamente riposta dalla Xxxxxxxxxx - cagionando uno spostamento in avanti della porta.

Ma Yyyyyyyyyy doveva accorgersene per forza!

Non può essere andata così come dice la Xxxxxxxxxx.

Non può essere stato questo l’iter criminis argomentato nelle sentenze, che accogliendo detta versione, condannavano il Bagnerini a 30 anni di galera.

Se dunque, la ricostruzione offerta non poteva esser quella altrimenti contestata, ed il Bagnerini, in virtù di questo, non prendeva parte all’omicidio, sulla scorta degli elementi probatori non valutati, neppur implicitamente nell’arco dei processi di merito e degli spunti riflessivi che ci si auspica d’aver prodotto, si chiede a questa Eccellentissima Corte di condurre un nuovo accertamento della verità.

La Giurisprudenza sul punto, conforta le tesi celebrate: la Corte di Cassazione nelle sentenze n. 18010 del 21 marzo 2007 si afferma che “..affinché una prova possa ritenersi nuova ai fini della richiesta di revisione di sentenza passata in giudicato è necessario che la stessa non sia stata acquisita nel precedente giudizio, ovvero sia stata acquisita ma non valutata neanche implicitamente e non sia stata ritenuta inammissibile o superflua dal Giudice..”; conformemente si dice nella sentenza n. 40687 del 30 ottobre 2006, laddove “..in tema di revisione, per "prove nuove" rilevanti, a norma dell'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., ai fini dell'ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente a essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neppure implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal Giudice..”; lo stesso concetto viene ribadito nelle pronunce n. 27931 del 26 marzo 2004 e n. 1155 del 01 aprile 1999, ove si precisa che: “..in tema di revisione, nel caso previsto dall'art. 630 comma 1, lett. c), c.p.p., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione, poiché anche in tal caso l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato. Inoltre, le prove dedotte in sede di richiesta di revisione non cessano di essere "nuove" per essere state già esaminate, e disattese, in occasione di precedenti pronunce di inammissibilità: si porrebbe infatti un problema di "bis in idem" solo se la successiva richiesta si fondi sulle stesse prove già esaminate in tali precedenti pronunce, e non quando ulteriore materiale probatorio sia allegato, insieme al precedente, a sostegno di una nuova domanda di revisione..”.

b) LE TESTIMONIANZE

Varrebbe la pena di ascoltare nuovamente anche il signor Marcello Kkkkkkkkkkk, ancora vivente, poiché la posizione testimoniale dello stesso è equivoca, ma importantissima.

Lo stesso dichiarava che alle ore 23.30, nell’accompagnare a casa la moglie e la figlia del Bagnerini, scorgeva nitidamente la Fiat 500.

Ciò colloca - a conferma di quanto detto da altri 5 testimoni - il Bagnerini in casa e pertanto lo esclude dall’omicidio.

In un’altalena di ritrattazioni, smentite e carenza di memoria, - sconfessando sé stesso - modificava la propria versione.

Per quali ragioni?

Il 24 aprile del 1965, Clara Xxxxxxxxxx dava alla luce una bambina, chiamata Zzzzzzzzz.

Vi sono più che fondate ragioni per ritenere che questa donna, in tempi successivi, abbia ricevuto confidenze e rivelazioni sia dalla madre naturale che dalla madre adottiva e che possa riferire qualcosa di clamoroso non segnatamente emerso nel processo.

Un segreto custodito, una verità nascosta per tanti anni che, ormai, sopito il clamore della vicenda, ha dignità di essere palesata.

9. LE IPOTESI ALTERNATIVE

A fronte di tali considerazioni, vanno coscientemente formulate delle ipotesi alternative rispetto a quanto ricostruito in sentenza.

Predendo le mosse dall’assunto che il Bagnerini era estraneo al compimento dell’omicidio, nulla portava ad escludere la presenza di un terzo uomo sul luogo del delitto.

La Xxxxxxxxxx, la cui implicazione era cosa certa, avrebbe potuto avvalersi della complicità di qualcun altro.

Magari dell’amante successivo, rimasto nell’anonimato, con il quale aveva cospirato per punire il Bagnerini che l’aveva allontanata, distaccandosi inesorabilmente da lei.

Magari dello stesso uomo che nel febbraio del 1965 (un mese prima della tragedia) minacciava telefonicamente il Bagnerini e lo redarguiva sulla necessità di troncare ogni legame con Clara Xxxxxxxxxx, pena dei guai per lui e famiglia.

Magari della stessa persona che scriveva la lettera introdotta in una bottiglia recante accuse nei confronti del Bagnerini (ritrovata il giorno stesso del delitto), quando la terribile ed infondata chiamata in correità avveniva solo nei giorni successivi.

10. CONCLUSIONI

Corre l’obbligo di evidenziare che l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale ci offre l’impareggiabile vantaggio di esaminare questo caso in maniera libera e svincolata dai retaggi di fatto e di diritto esistenti all’epoca dell’omicidio.

Basti pensare che il solo istituto della revisione processuale, profondamente mutato ed in continua evoluzione, s’adegua sempre maggiormente al diritto positivo e trova applicazione e riscontri sempre crescenti.

All’età di 92 anni, Bagnerini sopravvive tenacemente con un unico scopo: dimostrare la propria innocenza.

I 21 anni di carcere (ingiusto) sono nulla rispetto all’idea di morire senza aver ottenuto la riabilitazione della propria onorabilità.

Paris Bagnerini ha sempre negato con veemenza ogni responsabilità nell’omicidio di Lorenzo Yyyyyyyyyy e, per trovare conferme della propria innocenza, anche a distanza di tantissimi anni e dopo avere espiato tutta la pena comminata, si è adoperato per far emergere alcune prove che, se a suo tempo fossero state correttamente valutate, avrebbero probabilmente stravolto gli esiti dell’intera vicenda processuale.

È solo il caso di osservare che tali nuovi e vecchi elementi consentono di ritenere venuta meno la credibilità di Clara Xxxxxxxxxx e, conseguentemente, tutto l’impianto accusatorio contenuto nelle sentenze di condanna risulta dunque irrimediabilmente compromesso.

Gli elementi, come argomentati, sono tali da poter portare alla dimostrazione che Paris Bagnerini era estraneo alle contestazioni mosse a suo tempo, le sue mani sono pulite ed egli è innocente.

I suddetti elementi valgono, comunque, ad ingenerare un ragionevole dubbio sulla responsabilità del predetto.

All’uopo, la Corte di Cassazione, nella nota sentenza n. 25678 del 12 maggio 2004, sancisce che “Nella fase preliminare di valutazione della richiesta di revisione, l'apprezzamento logico e critico del grado di idoneità dimostrativa degli elementi addotti dal richiedente a ribaltare l'originario costrutto accusatorio s'atteggia in funzione del probabile esito positivo della revisione e del conseguente proscioglimento, anche mediante l'introduzione di un " dubbio ragionevole " sulla colpevolezza del condannato. Il Giudice investito della richiesta di revisione è chiamato a verificare l'idoneità degli assunti difensivi ad incidere sull'efficacia del pregresso giudicato di condanna, anche nella prospettiva di un proscioglimento dell'imputato per insufficienza, incertezza o contraddittorietà dell'originario quadro accusatorio, secondo la regola di giudizio dell'oltre il ragionevole dubbio".

Solo quando, nella valutazione delle prove, venga impiegato con estrema rigorosità ogni mezzo messo a disposizione della legge, è lecito affermare che si è fatta Giustizia.

Altrimenti, nell’ottica della ricerca della verità, vanno impiegati tutti i rimedi messi a disposizione dal Legislatore il quale ha ritenuto che, in caso di sentenza passata in giudicato, è percorribile la strada del giudizio di revisione quando oltre ai fatti nuovi sopravvenuti, si possano - come nel caso che ci occupa - plausibilmente ipotizzare delle conclusioni diverse, tali da mutare le sorti di quel processo.

Per tali ragioni

si chiede che

l’Eccellentissima Corte d’Appello di Genova, in accoglimento dei motivi sopra esposti e dedotti ed attraverso un esame critico degli elementi prospettati, Voglia procedere con il giudizio di revisione nei confronti di Paris Bagnerini al fine di condurre ad un nuovo accertamento della verità e provvedere con gli incombenti di legge indicati all’art. 636 c.p.p., con quanto di conseguenza.

Con osservanza. Bologna - Genova, lì 20 dicembre 2010

Si allega in copia:

- docc. fotografica (n. 10 immagini);

- sentenza di primo grado;

- sentenza di secondo grado.

Avv. Gabriele Magno

Avv. Valentina Di Loreto

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 TG1 AVV. GABRIELE MAGNO ERRORE GIUDIZIARIO