I Casi

Media

  • Gli arresti ingiusti costati un miliardo in trent’anni
    Gli arresti ingiusti costati un miliardo in trent’anni
  • Intervista avv. Gabriele Magno
    Intervista avv. Gabriele Magno
  • Condannato per infanticidio, Antonio Rasero grida la sua innocenza.
    Condannato per infanticidio, Antonio Rasero grida la sua innocenza.
  • Il giudice passa l'estate nella villa sequestrata ingiustamente
    Il giudice passa l'estate nella villa sequestrata ingiustamente
  • Amanti diabolici, Sonia Bracciale ora chiede la revisione
    Amanti diabolici, Sonia Bracciale ora chiede la revisione
  • ARTE TV: Intervista Avv. Gabriele Magno
    ARTE TV: Intervista Avv. Gabriele Magno
  • Dibattito "Vite rubate"
    Dibattito
  • Intervista Avv. Gabriele Magno
    Intervista Avv. Gabriele Magno
  • Siamo Noi - Errori giudiziari: tra sofferenza e ingiusta detenzione
    Siamo Noi - Errori giudiziari: tra sofferenza e ingiusta detenzione
  • Intervista Avv. Gabriele Magno alle Iene per un drammatico errore giudiziario
    Intervista Avv. Gabriele Magno alle Iene per un drammatico errore giudiziario


Cassazione

ECC.MA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

ricorso ai sensi dell’art 634 comma 2 c.p.p.

Il sottoscritto Paris Bagnerini, nato a Rapolano Terme il 09/08/1919 con riferimento al procedimento penale n. 21/2010 R.G. Rev. (Corte d’Appello di Genova), con il presente atto dichiara di proporre

RICORSO PER CASSAZIONE

avverso l’ordinanza emessa in data 10/06/2011 dalla Corte d’Assise d‘Appello di Genova con cui si dichiarava inammissibile l’istanza di revisione presentata dalla difesa Bagnerini, avente ad oggetto la sentenza di condanna emessa il 23 novembre 1967, poi confermata dalla sentenza della Corte di Assise di Appello di Firenze il 21 dicembre 1968 con la quale gli veniva comminata la pena complessiva di anni 30 di reclusione, per i seguenti

MOTIVI

1° motivo: inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’ (art. 606, lett. c, c.p.p.): violazione degli artt. artt. 633 comma 1, 11 e 21 c.p.p. - competenza funzionale in capo alla corte d’appello in materia di revisione.

A seguito della istanza di revisione proposta dai legali del ricorrente, la Corte d’Assise d’Appello di Genova, territorialmente competente, secondo il criterio di cui all’art. 11 c.p.p., fissava udienza.

All’esito della udienza, la Corte si riservava la decisione; la riserva veniva poi sciolta con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Si osserva innanzitutto che l’udienza avrebbe dovuto tenersi con le formalità della camera di consiglio, come indicato espressamente nell’avviso ritualmente notificato; al contrario, l’udienza del 10/06/2011 si è tenuta in forma pubblica, dando così luogo ad una irregolarità nello svolgimento del procedimento di revisione.

L’errore macroscopico in cui è incorsa la Corte appare, prima facie, dalla lettura dell’avviso d’udienza e riguarda la composizione dell’organo giudicante: l’udienza si è tenuta innanzi la Corte d’Assise d’Appello anziché la Corte d’Appello.

Come noto, l’art. 633 comma 1 c.p.p. attribuisce alla Corte d’Appello la competenza esclusiva a giudicare in materia di “revisione” (con la individuazione del giudice territoriale secondo i criteri di cui all’art. 11 c.p.p.); si tratta di una deroga al criterio ordinario della ripartizione di competenze tra organi giudicanti, che si rinviene agli artt. 5 e ss. c.p.p.

Pertanto, ai sensi dell’art. 633 comma 1 c.p.p. è indubbio che, anche sulle sentenze emesse nel giudizio ordinario dalla Corte d’Assise d’Appello, in sede di giudizio di revisione sia la Corte d’Appello – e solo la Corte d’Appello – competente a giudicare.

Nel caso Bagnerini, la Corte perpetra la violazione delle norme in tema di competenza funzionale, determinando una nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche d’ufficio, poiché il provvedimento è stato pronunciato da un giudice diverso da quello naturalmente precostituito per legge.

L’attribuzione del giudizio di revisione alla cognizione della Corte d’Appello attiene all’ambito della competenza c.d. “funzionale”, concetto che non è espressamente disciplinata dal nostro ordinamento, ma senza dubbio può essere fatta rientrare nell’ambito della competenza per materia e come tale seguire le regole di cui all’art. 21 comma 1 c.p.p.

Pertanto, l’incompetenza per materia - nel caso di Bagnerini: incompetenza funzionale - determina una nullità assoluta dell’atto, fatte salve due ipotesi: quella di cui al comma 3, stesso articolo (connessione per materia) e quella di cui all’art. 23 comma 2 c.p.p. (cognizione del giudice di competenza inferiore).

Nel caso in esame, non si versa nella condizione di cui al comma 3 dell’art 21 c.p.p. poiché non c’è alcuna connessione; ma neppure si versa nella condizione di cui all’art 23 comma 2 c.p.p. per due ordini di ragioni.

In primo luogo, tale norma riguarda la incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado, cui è peraltro dedicato l’intero articolo di legge: l’art 23 comma 2 c.p.p. non si applica al giudizio innanzi la Corte d’Appello, che con tutta evidenza non è giudizio di primo grado.

A ciò si aggiunga che, tecnicamente, la Corte d’Assise d’Appello e la Corte d’Appello sono organi giudicanti di “pari grado”, cioè la Corte d’Appello non ha una competenza inferiore rispetto alla Corte d’Assise d’Appello; pertanto, non si verifica la condizione di cui all’art. 23 comma 2 c.p.p.

Peraltro, non si comprende come la Corte possa aver determinato tale errore, considerato che la istanza di revisione presentata dalla difesa era stata correttamente intestata alla Corte d’Appello di Genova e depositata nella cancelleria competente ex lege; con ciò è escluso che a tale errore abbia concorso la parte interessata.

In tema di nullità assoluta determinata da incompetenza funzionale, per il giudizio di revisione, si è così pronunciata la Suprema Corte:

“Deve essere inoltre rilevato che la competenza dell’organo giudicante, determinata ai sensi delle disposizioni richiamate, ha natura funzionale (sez. I, 14/05/1991 n. 1748, Natalini), di talché il provvedimento emesso da un giudice diverso da quello cui è attribuita la cognizione dell’istanza di revisione è affetto da nullità assoluta” (Cass. Pen., sez. III, n. 2417 del 21/11/2002).

Tali argomentazioni determinano, nel caso di Bagnerini, l’applicazione della previsione di cui all’art. 21 comma 1 c.p.p.: l’ordinanza della Corte d’Assise d’Appello di Genova è affetta da nullità assoluta.



2° motivo: mancanza, contradditorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione (art. 606, lett. e, c.p.p.):
Le argomentazioni dedotte e addotte dall’Ecc.ma Corte d’Assise d’Appello di Genova che con l’Ordinanza impugnata respinge la richiesta di revisione avanzata dal ricorrente, sono - al contempo - scarne, contraddittorie ed illogiche.

Si asserisce erroneamente che la richiesta di revisione si basa esclusivamente sull’esistenza di prove nuove, tuttavia forse sfugge all’Ecc.mo Giudice genovese che essa ha, al contrario, come sostrato fondante “il nuovo esame delle prove già esistenti in atti, ma non valutate o erroneamente valutate” atte a dimostrare che il Bagnerini doveva - a suo tempo - essere prosciolto dalle accuse di omicidio.

Successivamente si legge nella medesima Ordinanza che “nel concetto di prova nuova non può essere ricompresa quella assunta ma non valutata neanche implicitamente nel corso del giudizio” (cfr. Cass. n. 2624 del 1996) e si utilizza tale assunto per negare il Giudizio di revisione, quando il ricorrente ha evidenziato l’esistenza di prove - giammai valutate - da cui appare chiaro che il Bagnerini è estraneo al delitto

A conforto di ciò vi sono le risultanze processuali, le rilevanze probatorie e le dichiarazioni contrastanti e poco credibili della coimputata (peraltro in netto contrasto con le modalità del fatto come addebitato), che nessun Giudice ha mai voluto acclarare.

Per tutti i motivi sopra esposti, il sottoscritto ricorrente



chiede che



l’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione Voglia annullare l’ordinanza impugnata, con conseguente rinvio alla competente Corte d’appello di Genova per la rinnovazione del giudizio di revisione.

Con osservanza.

Rapolano, lì 29 settembre 2011

Paris Bagnerini
Download Documento/i Dimensione
Sentenza Bagnerini (1,08 MB)
Corriere di Siena art 19 aprile 2011 (211 KB)
IL SECOLO D'ITALIA (1,02 MB)
 TG1 AVV. GABRIELE MAGNO ERRORE GIUDIZIARIO